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Il Piccolo Museo del Lavoro e dell'Industria

 

Annotazioni storiche e sociali

"Da qui gli Etruschi..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diritti degli umani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli speciali diritti dei minori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diritti degli [altri] animali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione Universale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei Diritti Umani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il "diritto" è uno strumento "sociale" che dovrebbe "permettere"

agli umani di soddisfare i propri bisogni e, come tale, presuppone

una collaborazione tra individui oltre che la società a garantirlo.

 

 

Lo Stato, se presente, deve attivamente creare diritto al fine

primario non di "mantenere l'ordine sociale", ma di "perseguire un

continuo miglioramento della collaborativa convivenza sociale",

declindandola nei fondamentali paradigmi di "libertà" e

"uguaglianza" nella loro reciprocità.

 

In questo ruolo l'"uso della forza" da parte dello Stato sarebbe il

miglior indicatore di un suo fallimento, nel diritto "soggettivo", il

potere riconosciuto a ciascuno di agire per soddisfare un proprio

interesse, e nel diritto "oggettivo", le norme giuridiche che

regolano i rapporti tra le persone.

 

 

È su queste "norme", che prescrivono o vietano atti e

comportamenti per regolare tali rapporti sociali - familiari,

economici e politici, che si regge l'intera costruzione della

"società", organizzazione di pacifica convivenza capace di farla

sopravvivere e crescere.

 

"Impedire" le azioni più dannose per un individuo o un gruppo

sociale non risolve conflitti e tensioni, "prevenirle" è di fatto

l'unico modo per garantire ordine, pace e sussistenza alla persona

e ll gruppo.

 

 

Alla base i diritti "umani", inalienabili dell'umano "in quanto tale",

riconosciuti alla persona per il fatto di appartenere al genere

umano, indipendentemente da origine, appartenenza o luogo, i

diritti fondamentali dell'essere umano.

 

Se "concepiti " da qualcuno o solo "riconosciuti" perché "sempre

esistiti", c'è chi ritiene che siano diritti "naturali", che spettino

all'umano in quanto individuo, per cui lo Stato non possa fare a

meno di riconoscerli, chi, invece, vi vede un "benevolente"

esercizio di sovranità da parte dello Stato.

 

 

Le due visioni possono anche convivere, a patto che se ne

distingua la "normativa" o forma dal loro contenuto, la "sostanza".

 

Essendo diritti "inalienabili" e "fondamentali" della persona

devono essere nati con la persona "intrinsechi" alla sua stessa

natura, altro è il loro riconoscimento formale, la legislazione in

materia con vincoli e tutele.

 

 

L'"idea" dei diritti umani è antica, ma saranno le aberrazioni e gli

orrori da seconda metà Ottocento a prima metà Novecento, che

motiveranno gli Stati a garantirli come "inviolabili",

riconoscendoli e tutelandoli esplicitamente a livello nazionale e

sovranazionale.

 

Nel 1945, alla fine Seconda Guerra Mondiale, c'è una 

sensibilizzazione della popolazione mondiale al riguardo,

indipendentemente dallo Stato di appartenenza, con la produzione

di legislazioni internazionali in materia attraverso trattati,

convenzioni e patti, normative pur di diversa forza ed

obbligatorietà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non vincolante sarà all'inizio la stessa "Dichiarazione Universale

dei Diritti dell'Uomo" del 1948 e numerose risoluzioni successive

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

 

Molte clausole della Dichiarazione diverranno comunque

giuridicamente vincolanti grazie alla loro applicazione costante e

ripetuta nel tempo, che ne farà diritto internazionale

"consuetudinario", base di lavoro di successive "Convenzioni" a

carattere vincolante.

 

 

Giuridicamente vincolanti le convenzioni internazionali, a livello

universale la "Convenzione sul genocidio" del 1948, la

"Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali" del 1950, la "Convenzione sui rifugiati" del 1951, i

due patti delle Nazioni Unite del 1966, "Patto sui diritti civili e

politici" e "Patto sui diritti economici, sociali e culturali", e la

"Convenzione contro la tortura" del 1984.

 

L'"obbligatorietà" di queste legislazioni ne comporterà il controllo

e garanzia di applicazione, anzi in Europa la "OSCE",

Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, avrà

una concezione ancora più ampia dei diritti umani, coinvolgendo

non solo i rapporti tra individuo e Istituzioni, ma anche quelli fra

le Istituzioni stesse.

 

 

La "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" è già alla sua

nascita un codice etico fondamentale di importanza storica,

perché per la prima volta nella storia dell'umanità si produce un

documento che riguarda tutte le persone del mondo, senza

distinzioni.

 

La "Commissione dei Diritti Umani", comitato del Consiglio

economico e sociale delle Nazioni Unite composto secondo il

criterio della rappresentatività geografica e presieduta da Eleanor

Roosevelt, vedova del Presidente, ne predisporrà il materiale nel

1947 presentandone la prima stesura nel settembre 1948.

 

 


Un Preambolo, con motivi e rilevanza del documento, e trenta

Articoli, di cui il Primo e Secondo sanciscono i diritti fondamentali

alla "dignità", l'"eguaglianza", la "libertà" e la "fratellanza" degli

umani.

 

Gli Articoli successivi quelli inalienabili di ciascuno:

"diritto alla vita", "proibizione di schiavitù e tortura", "diritto

all'uguaglianza davanti alla legge e presunzione di innocenza",

"diritto alla libertà di movimento, pensiero, espressione,

coscienza e religione".

 

 

La Dichiarazione Universale si basa inoltre sul concetto di

"interdipendenza dei diritti umani".

 

Insieme ai diritti "civili" e "politici", infatti, quelli "economici",

"sociali" e "culturali", il "diritto alla proprietà privata", la

"sicurezza sociale", l'"istruzione", il "lavoro e libera scelta

d'impiego", "remunerazione equa" e "tenore di vita dignitoso".

 

 

I diritti "civili" riguardano la personalità dell'individuo, "libertà

personale", la "libertà di pensiero", "libertà di riunione", "libertà di

religione" e "libertà economica", garantendo all'individuo pieno

arbitrio, purché non violi i diritti civili degli altri, e obbligando lo

Stati ad astenersene.

 

I diritti "politici" riguardano invece la formazione dello Stato

democratico, "diritti elettorali" che comportano una libertà "attiva"

di partecipazione dei Cittadini nel definire l'indirizzo politico dello

Stato e, in questo, la "libertà di associarsi in partito".

 

 

I diritti "sociali", tra cui "diritto a lavoro, assistenza, studio e tutela

della salute", che tutti implicano, al contrario dei precedenti,

iniziativa e pianificazione da parte dello Stato, che deve garantirne

riconoscimento e tutela con la concretezza dell'azione.

 

Di fatto si deve purtroppo constatare come solo diritti civili e

politici possono, nella migliore delle ipotesi, trovare in pratica una

realizzazione immediata, mentre diritti economici, sociali e

culturali tendono a slittare inesorabilmente, riducendosi troppo

spesso, per non dire sempre, alla beffa di "traguardi" da

raggiungere "in futuro"...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di questi diritti fondamentali e inalienabili, che, se violati,

comportano cioè un'offesa alla stessa essenza umana della

persona, è essenziale però essere tutti consapevoli e a

conoscenza del loro contenuto e delle forme di tutela predisposte,

perché ciascuno di noi ha diritto a goderne nella "quotidianità",

senza distinzione alcuna.

 

Rappresentano la parte fondamentale della "dignità" umana,

creando interconnessione culturale e normativa fra popoli lontani

e diversi fra loro, aiutandoci a meglio comprendere il mondo

moderno nella sua complessità, unico linguaggio comune che, al

di là delle peculiarità,  può permette a società, culture e religioni

di incontrarsi costruttivamente.

 

 

La loro rilevanza dal fatto che non rappresentano ideali

filosoficamente astratti, ma riguardano appunto la vita reale e

quotidiana di ogni essere umano, riguardo concretamente e da

vicino famiglia, affetti, relazioni, lavoro, i nostri bisogni e le nostre

aspirazioni, quindi diritti da conoscere per saperli difendere!

 

Uno strumento per educare le nuove generazioni alla tolleranza e

alla compassione, non al fanatismo e all'indifferenza, a quei valori

cioè alla base della stessa convivenza civile con la collaborativa

costruzione del "bene comune".

 

 

Il loro riconoscimento e tutela affidati al singolo Stato, espressi

nella Costituzione e nelle Leggi fondamentali, inoltre

predisponendo validi strumenti di tutela a livello locale, regionale

e nazionale, prima che europeo e internazionale, in caso di

violazione, nel rispetto del "Principio di sussidiarietà", secondo il

quale normative e tutele spettano all'Ente o organismo il più

vicino possibile al Cittadino.

 

Sappiamo molto bene come non sia sempre così e come non

sempre tali normative e tutele a "efficace" difesa dei diritti umani

del Cittadino siano né adeguate né applicate.

 

 

Altro ovvio aspetto, quanto sopra da considerare "vincolate"

esclusivamente per gli Stati che hanno ratificato le relative

legislazioni internazionali di base, le "Convenzioni" cioè che

prevedono meccanismi concreti di tutela, controllo e garanzia.

 

Purtroppo eccezione più che regola, all'attuazione della

"Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo", è preposta la "Corte

Europea per i Diritti Umani", aperta a ricorsi individuali e

giudicante con sentenza, anche contro uno Stato, per violazione

dei propri obblighi nel caso di diritti umani.

 

 

Un esempio fra tutti, il citato "Patto sui diritti civili e politici",

permette all'individuo solo di fare "appello", senza facoltà di

ricorso, al "Comitato dei Diritti Umani".

 

Questo implica che, alla sua "constatazione" dei fatti, il Comitato

non può comunque mai"condannare" uno Stato, ma solo

rivolgergli una "raccomandazione" di natura politica, in pratica

non più di suggerimenti e opinioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione Universale dei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritti Umani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

approva e proclama la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"

con la risoluzione 217 A (III).

 

Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni

Unite da istruzioni al Segretario Generale di provvedere a

diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di

pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue

ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante

altre lingue sia possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.

 

 

Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue

ufficiali delle Nazioni Unite, cioè Arabo, Cinese,  Francese,

Inglese, Russo e Spagnolo.

 

Di seguito il testo integrale della Dichiarazione in

Italiano, Inglese e Svedese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dichiarazione Universale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei  Diritti Umani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

 

 

Considerato che il riconoscimento della dignità

inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei

loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il

fondamento della libertà, della giustizia e della pace

nel mondo;

 

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo

dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che

offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento

di un mondo in cui gli esseri umani godano della

libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e

dal bisogno è stato proclamato come la più alta

aspirazione dell'uomo;

 

Considerato che è indispensabile che i diritti umani

siano protetti da norme giuridiche, se si vuole

evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come

ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e

l'oppressione;

 

Considerato che è indispensabile promuovere lo

sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

 

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno

riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani

fondamentali, nella dignità e nel valore della persona

umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della

donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso

sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore

libertà;

 

Considerato che gli Stati Membri si sono impegnati a

perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il

rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e

delle libertà fondamentali;

 

Considerato che una concezione comune di questi

diritti e di questa libertà è della massima importanza

per la piena realizzazione di questi impegni;  

 

 

proclama

L'ASSEMBLEA GENERALE

la presente

 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE

DEI DIRITTI UMANI

 

come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli

e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed

ogni organo della società, avendo costantemente

presente questa Dichiarazione, si sforzi di

promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il

rispetto di questi diritti e di queste libertà e di

garantirne, mediante misure progressive di carattere

nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo

riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli

stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori

sottoposti alla loro giurisdizione.

 

 

Articolo 1 

 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in

dignità e diritti.

 

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono

agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

 

Articolo 2

 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le

libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza

distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di

sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o

di altro genere, di origine nazionale o sociale, di

ricchezza, di nascita o di altra condizione.

 

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base

dello statuto politico, giuridico o internazionale del

Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia

indipendente, o sottoposto ad amministrazione

fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi

limitazione di sovranità.

 

 

Articolo 3

 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla

sicurezza della propria persona.

 

 

Articolo 4

 

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di

schiavitù o di servitù;

 

la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite

sotto qualsiasi forma.

 

 

Articolo 5

 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o

a trattamento o a punizione crudeli, inumani o

degradanti.

 

Articolo 6

 

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al

riconoscimento della sua personalità giuridica.

 

 

Articolo 7

 

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,

senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela

da parte della legge.

 

Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni

discriminazione che violi la presente Dichiarazione

come contro qualsiasi incitamento a tale

discriminazione.

 

Articolo 8

 

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di

ricorso a competenti tribunali contro atti che violino

i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla

costituzione o dalla legge.

 

 

Articolo 9

 

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente

arrestato, detenuto o esiliato.

 

 

Articolo 10

 

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena

uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti

ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine

della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri,

nonché della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

 

Articolo 11

 

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto

innocente sino a che la sua colpevolezza non sia

stata provata legalmente in un pubblico processo

nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie

necessarie per la sua difesa.

 

2. Nessun individuo sarà condannato per un

comportamento commissivo od omissivo che, al

momento in cui sia stato perpetuato, non

costituisse reato secondo il diritto interno o

secondo il diritto internazionale.

 

Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena

superiore a quella applicabile al momento in cui il

reato sia stato commesso.

 

 

Articolo 12

 

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad

interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua

famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,

né a lesione del suo onore e della sua reputazione.

 

Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla

legge contro tali interferenze o lesioni.

 

 

Articolo 13

 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento

e di residenza entro i confini di ogni Stato.

 

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi

Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio

Paese.

 

Articolo 14

 

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere

in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

 

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora

l'individuo sia realmente ricercato per reati non

politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi

delle Nazioni Unite.

 

 

Articolo 15

 

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.  

 

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente

privato della sua cittadinanza, né del diritto di

mutare cittadinanza.

 

 

Articolo 16

 

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di

sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna

limitazione di razza, cittadinanza o religione.

 

Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio,

durante il matrimonio e all'atto del suo

scioglimento.

 

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con

il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

 

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale

della società e ha diritto ad essere protetta dalla

società e dallo Stato.

 

 

Articolo 17

 

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà

sua personale o in comune con altri.

 

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente

privato della sua proprietà.

 

 

Articolo 18

 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di

coscienza e di religione;

 

tale diritto include la libertà di cambiare di religione

o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o

in comune, e sia in pubblico che in privato, la

propria religione o il proprio credo

nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e

nell'osservanza dei riti.

 

 

Articolo 19

 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di

espressione incluso il diritto di non essere molestato

per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e

diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo

e senza riguardo a frontiere.

 

 

Articolo 20

 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e

di associazione pacifica.

 

2. Nessuno può essere costretto a far parte di

un'associazione.

 

Articolo 21

 

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al Governo

del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso

rappresentanti liberamente scelti.

 

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni

di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio

Paese.

 

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità

del Governo;

 

tale volontà deve essere espressa attraverso

periodiche e veritiere elezioni, effettuate a

suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto,

o secondo una procedura equivalente di libera

votazione.

 

Articolo 22

 

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha

diritto alla sicurezza sociale, nonché alla

realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la

cooperazione internazionale ed in rapporto con

l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti

economici, sociali e culturali indispensabili alla sua

dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

 

 

Articolo 23

 

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera

scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti

condizioni di lavoro ed alla protezione contro la

disoccupazione.

 

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto

ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

 

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una

rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a

lui stesso e alla sua famiglia una esistenza

conforme alla dignità umana ed integrata, se

necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

 

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e

di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

 

 

Articolo 24

 

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,

comprendendo in ciò una ragionevole limitazione

delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

 

 

Articolo 25

 

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita

sufficiente a garantire la salute e il benessere

proprio e della sua famiglia, con particolare

riguardo all'alimentazione, al vestiario,

all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi

sociali necessari;

 

ed ha diritto alla sicurezza in caso di

disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,

vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di

sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua

volontà.

 

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali

cure ed assistenza.

 

Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di

esso, devono godere della stessa protezione

sociale.

 

Articolo 26

 

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.

 

L'istruzione deve essere gratuita almeno per

quanto riguarda le classi elementari e

fondamentali.

 

L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.

 

L'istruzione tecnica e professionale deve essere

messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore

deve essere egualmente accessibile a tutti sulla

base del merito.

 

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno

sviluppo della personalità umana ed al

rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle

libertà fondamentali.

 

Essa deve promuovere la comprensione, la

tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi

razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle

Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

 

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del

genere di istruzione da impartire ai loro figli.

 

 

Articolo 27

 

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte

liberamente alla vita culturale della comunità, di

godere delle arti e di partecipare al progresso

scientifico ed ai suoi benefici.

 

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli

interessi morali e materiali derivanti da ogni

produzione scientifica, letteraria e artistica di cui

egli sia autore.

 

Articolo 28

 

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e

internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati

in questa Dichiarazione possano essere pienamente

realizzati.

 

Articolo 29

 

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,

nella quale soltanto è possibile il libero e pieno

sviluppo della sua personalità.

 

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,

ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle

limitazioni che sono stabilite dalla legge per

assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti

e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste

esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del

benessere generale in una società democratica.

 

3. Questi diritti e queste libertà non possono in

nessun caso essere esercitati in contrasto con i

fini e principi delle Nazioni Unite.

 

Articolo 30

 

Nulla nella presente Dichiarazione può essere

interpretato nel senso di implicare un diritto di un

qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare

un'attività o di compiere un atto mirante alla

distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa

enunciati."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione delle Nazioni Unite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Vienna e Programma d'Azione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 14 al 25 giugno 1993, si tiene a Vienna la "Conferenza

Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani" alla cui

conclusione i rappresentanti di 171 Stati, approvano ed adottano,

con votazione unanime, sia una Dichiarazione che un Programma

d'Azione per la promozione e la tutela dei diritti umani nel mondo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice interattivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preambolo

 

 

Parte prima

 

 

Parte seconda

 

A. Maggiore coordinamento sui diritti umani nel sistema delle

Nazioni Unite

 

Risorse

 

Il Centro per i Diritti Umani

 

Adeguamento e rafforzamento della machinery per i diritti

umani, compresa la questione dell'istituzione di un Alto

Commissario per i diritti umani

 

B. Uguaglianza, dignità e tolleranza

 

1. Razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e altre forme

di intolleranza

 

2. Persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche,

religiose e linguistiche

 

Popolazioni indigene

 

Lavoratori migranti

 

3. Status eguale e diritti umani delle donne

 

4. I diritti del bambino

 

5. Libertà dalla tortura

 

Sparizioni forzate

 

6. I diritti delle persone disabili

 

C. Cooperazione, sviluppo e rafforzamento dei diritti umani

 

D. Educazione ai diritti umani

 

E. Attuazione e metodi di controllo

 

F. Dar seguito alla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Preambolo

 

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani,

Considerando che la promozione e la protezione dei

diritti umani è un problema prioritario per la

comunità internazionale, e che la Conferenza offre

un'opportunità unica di condurre a termine

un'analisi globale del sistema internazionale dei

diritti umani e del meccanismo per la protezione dei

diritti umani, al fine di accrescere e quindi

promuovere una piena osservanza di questi diritti, in

un modo giusto ed equilibrato;

 

Riconoscendo e affermando che tutti i diritti umani

derivano dalla dignità e dal valore inerente della

persona umana e che la persona umana è il soggetto

centrale dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

e conseguentemente dovrebbe esserne il principale

soggetto beneficiario e di partecipare attivamente

alla realizzazione questi diritti e libertà;

 

Riaffermando l'impegno rispetto alle finalità e ai

principi contenuti nella 'Carta delle Nazioni Unite' e

nella 'Dichiarazione Universale dei Diritti Umani';

 

Riaffermando l'impegno contenuto nell'Art. 56 della

Carta delle Nazioni Unite di intraprendere qualsiasi

azione separata o congiunta, ponendo un'adeguata

enfasi nello sviluppo di un'effettiva cooperazione

internazionale per la realizzazione degli scopi

enunciati nell'art. 55, includendo il rispetto

universale e l'osservanza dei diritti umani e delle

fondamentali libertà per tutti;

 

Sottolineando le responsabilità di tutti gli Stati, in

conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nello

sviluppare ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani

e delle fondamentali libertà per tutti, senza

distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

 

Richiamandosi al preambolo della Carta delle

Nazioni Unite, in particolare alla determinazione di

riaffermare la fedeltà nei fondamentali diritti umani,

nella dignità e nel valore della persona umana, e

negli uguali diritti degli uomini e delle donne, e delle

nazioni grandi e piccole;

 

Richiamando inoltre la determinazione espressa nel

preambolo della Carta delle Nazioni Unite di salvare

le generazioni future dal flagello della guerra, di

stabilire le condizioni per cui la giustizia e il rispetto

degli obblighi derivanti dai trattati e da altre fonti di

diritto internazionale possano essere mantenuti, di

promuovere il progresso sociale e migliori livelli di

vita in una più ampia libertà;

 

di praticare la tolleranza e il buon vicinato, e di

impiegare il meccanismo internazionale per la

promozione del progresso economico e sociale di

tutti i popoli;

 

Sottolineando che la Dichiarazione Universale dei

Diritti Umani, che costituisce uno standard comune

per l'avanzamento di tutti i popoli e di tutte le

nazioni, è la sorgente d'ispirazione ed è stata la base

per le Nazioni Unite nel far progredire gli standard

contenuti negli esistenti strumenti internazionali dei

diritti umani, in particolare il 'Patto Internazionale sui

Diritti Civili e Politici' e il 'Patto Internazionale sui

Diritti Economici, Sociali e Culturali';

 

Considerando gli importanti cambiamenti avvenuti

nella scena internazionale e le aspirazioni di tutti i

popoli per un ordine internazionale basato sui

principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, che

includono la promozione e l'incoraggiamento al

rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà

per tutti e il rispetto per il principio di uguali diritti e

autodeterminazione dei popoli, in un contesto di

pace, democrazia, giustizia, uguaglianza, dominio

del diritto, pluralismo, sviluppo, migliori standard di

vita e solidarietà;

 

Profondamente preoccupati dalle varie forme di

discriminazione e violenza alle quali le donne

continuano ad essere esposte in tutto il mondo;

 

Riconoscendo che le attività delle Nazioni Unite nel

campo dei diritti umani dovrebbero essere

razionalizzate e accresciute, allo scopo di rafforzare

l'apparato dell'ONU in questo settore e di

promuovere gli obiettivi di universale rispetto e

osservanza degli standard internazionali sui diritti

umani;

 

Tenendo in considerazione le Dichiarazioni adottate

dai tre Incontri regionali di Tunisi, San José e

Bangkok e i contributi formulati dai Governi, e

considerando i suggerimenti presentati da

organizzazioni intergovernative e non-governative,

nonché gli studi predisposti da esperti indipendenti

durante la fase preparatoria della Conferenza

mondiale;

 

Salutando il 1993, 'Anno Internazionale delle

Popolazioni Indigene', come riaffermazione

dell'impegno della comunità internazionale ad

assicurare loro il godimento di tutti i diritti umani e

le libertà fondamentali e il rispetto del valore e della

diversità delle loro culture e identità;

 

Riconoscendo inoltre che la comunità internazionale

dovrebbe escogitare nuovi modi e mezzi per

rimuovere gli attuali ostacoli ed affrontare le sfide

per la piena realizzazione di tutti i diritti umani ed

eliminare la continua violazione dei diritti umani

esistente ancora nel mondo;

 

Invocando lo spirito della nostra epoca e le realtà del

nostro tempo che chiamano tutti i popoli del mondo

e tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ad

impegnarsi nel compito globale di promozione e

protezione di tutti i diritti umani e delle fondamentali

libertà, così da assicurare il pieno ed universale

godimento di questi diritti;

 

Determinati a prendere nuove misure dirette a

impegnare la comunità internazionale e tese a far

avanzare il progresso sostanziale nel campo dei

diritti umani, attraverso un aumentato e sostenuto

sforzo di cooperazione e solidarietà internazionale;

 

Adottiamo solennemente la 'Dichiarazione di Vienna'

e il 'Programma d'azione'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Parte prima

 

 

  1. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riafferma il solenne impegno di tutti gli Stati di

adempiere i loro obblighi per promuovere

l'universale rispetto, l'osservanza e la protezione

di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per

tutti, in conformità con la 'Carta delle Nazioni

Unite', gli altri strumenti internazionali relativi ai

diritti umani e al diritto internazionale.

 

La natura universale di tali diritti e libertà è al di

là di ogni questione.

 

In questo quadro, il rafforzamento della

cooperazione internazionale nel campo dei diritti

umani è essenziale per una piena realizzazione

delle finalità delle Nazioni Unite.

 

I diritti umani e le libertà fondamentali sono i

diritti innati di tutti gli esseri umani;

 

la loro protezione e promozione è la principale

responsabilità dei Governi.

 

 

  2. Tutti i popoli hanno il diritto

all'autodeterminazione.

 

In virtù di tale diritto essi determinano

liberamente il proprio status politico e

perseguono liberamente il proprio sviluppo

economico, sociale e culturale.

 

Tenendo in considerazione la situazione

particolare dei popoli che si trovano sottoposti a

forme di dominio coloniale o ad altre forme di

dominazione o occupazione straniera, la

Conferenza Mondiale sui Diritti Umani riconosce

il diritto dei popoli ad intraprendere ogni azione

legittima, in conformità con la 'Carta delle

Nazioni Unite', per realizzare il loro inalienabile

diritto di autodeterminazione.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

considera il diniego del diritto di

autodeterminazione come violazione dei diritti

umani e sottolinea l'importanza della effettiva

realizzazione di tale diritto.

 

In accordo con la 'Dichiarazione sui Principi di

Diritto Internazionale concernente le Relazioni

Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati' e con

la 'Carta delle Nazioni Unite', questo non dovrà

essere interpretato come autorizzazione o

incoraggiamento ad azioni che smembrino o

riducano, totalmente o in parte, l'integrità

territoriale o l'unità politica degli Stati sovrani ed

indipendenti che si comportano in accordo con il

principio di uguali diritti e autodeterminazione

dei popoli in modo da possedere un Governo

rappresentativo dell'intera popolazione

appartenente al territorio senza distinzione

alcuna.

 

 

  3. Effettive misure internazionali dovrebbero essere

prese per garantire e controllare l'applicazione

dei diritti umani alle popolazioni sotto

occupazione straniera, e si dovrebbe provvedere

ad una effettiva, legale protezione contro la

violazione dei loro diritti umani, in accordo con

le norme sui diritti umani e il diritto

internazionale, particolarmente la 'Convenzione

di Ginevra relativa alla Protezione delle Persone

Civili in Tempo di Guerra', del 14 agosto 1949, ed

altre norme applicative del diritto umanitario.

 

 

  4. La promozione e la protezione di tutti i diritti

umani e delle fondamentali libertà deve essere

considerata come un obiettivo prioritario delle

Nazioni Unite in accordo con i suoi scopi e

principi, in particolare con lo scopo della

cooperazione internazionale.

 

Nel contesto di questi scopi e principi, la

promozione e la protezione di tutti i diritti umani

è una legittima preoccupazione della comunità

internazionale.

 

Gli organi e le agenzie specializzate che operano

nel campo dei diritti umani dovrebbero mettere in

atto un ulteriore sforzo di coordinazione delle

loro attività basate sulla consistente e oggettiva

applicazione degli strumenti internazionali dei

diritti umani.

 

 

  5. Tutti i diritti umani sono universali,indivisibili, 

interdipendenti e interconnessi.

 

La comunità internazionale ha il dovere di

trattare i diritti umani in modo globale e in

maniera corretta ed equa, ponendoli tutti su un

piano di parità e valorizzandoli allo stesso modo.

 

Benché debba essere tenuto presente il valore

delle particolari e differenziate condizioni

storiche, culturali e religiose, è obbligo degli

Stati, tenendo conto dei propri sistemi politici,

economici e culturali, promuovere e tutelare tutti

i diritti umani e le libertà fondamentali.

 

 

  6. Gli sforzi del sistema delle Nazioni Unite, per

garantire l'universale rispetto e l'osservanza dei

diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti,

contribuiscono alla stabilità e al benessere

necessario per pacifiche e amichevoli relazioni

tra le nazioni nonché per realizzare condizioni di

pace, sicurezza e benessere economico e

sociale,  in conformità alla 'Carta delle Nazioni

Unite'.

 

 

  7. I processi di promozione e protezione dei diritti

umani dovrebbero essere condotti in conformità

con gli scopi e i principi della 'Carta delle

Nazioni Unite' e del diritto internazionale.

 

 

  8. La democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei diritti

umani e delle libertà fondamentali sono

interdipendenti e si rafforzano a vicenda.

 

La democrazia è fondata sulla volontà popolare

liberamente espressa di determinare i propri

sistemi politici, economici, sociali e culturali e la

piena partecipazione in tutti gli aspetti della

propria vita.

 

In tale contesto, la promozione e protezione dei

diritti umani e delle libertà fondamentali a livello

nazionale e internazionale dovrebbe essere

universale e venire perseguita senza condizioni.

 

La comunità internazionale dovrà sostenere il

rafforzamento e la promozione della democrazia

e lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle

libertà fondamentali in tutto il mondo.

 

 

  9. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riafferma che i Paesi meno sviluppati impegnati

nel processo di democratizzazione e di riforme

economiche, molti dei quali sono africani,

dovranno essere sostenuti dalla comunità

internazionale in modo da riuscire ad attuare la

loro transizione verso la democrazia e lo

sviluppo economico.

 

 

10. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riafferma il diritto allo sviluppo, come stabilito

nella 'Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo',

quale diritto universale e inalienabile e parte

integrante dei diritti umani fondamentali.

 

Come stabilito nella 'Dichiarazione sul Diritto allo

Sviluppo', la persona umana è il soggetto

centrale dello sviluppo.

 

Mentre lo sviluppo facilita il godimento di tutti i

diritti umani, la mancanza di sviluppo non può

essere invocata per giustificare la restrizione dei

diritti umani internazionalmente riconosciuti.

 

Gli Stati dovranno cooperare tra di loro per

assicurare lo sviluppo ed eliminare gli ostacoli

alla sua realizzazione.

 

La comunità internazionale dovrebbe

promuovere una effettiva cooperazione

internazionale per la realizzazione del diritto allo

sviluppo e l'eliminazione degli ostacoli allo

sviluppo.

 

Un duraturo progresso verso la realizzazione del

diritto allo sviluppo richiede l'attuazione di

effettive politiche di sviluppo a livello nazionale,

insieme a relazioni economiche eque e un

favorevole ambiente economico a livello

internazionale.

 

 

11. Il diritto allo sviluppo dovrebbe essere realizzato

in modo da far fronte equamente alle esigenze

dello sviluppo e dell'ambiente delle attuali e delle

future generazioni.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce che la discarica illegale di sostanze

tossiche e pericolose e di rifiuti costituisce

potenzialmente una seria minaccia per il diritto

umano alla vita e alla salute di ciascuno.

 

Conseguentemente la Conferenza Mondiale sui

Diritti Umani si appella a tutti gli Stati perché

adottino ed applichino vigorosamente le

Convenzioni esistenti sullo smaltimento delle

sostanze tossiche e pericolose e dei rifiuti, e

richiama gli Stati a cooperare per la prevenzione

dell'illecito smaltimento.

 

Ognuno ha il diritto di godere dei benefici del

progresso scientifico e delle sue applicazioni.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani osserva

che alcuni progressi, in particolare nelle scienze

biomediche e della vita, nonché nelle tecnologie

informatiche, possono avere potenziali

conseguenze negative sull'integrità, la dignità e i

diritti umani dell'individuo e sollecita una

cooperazione internazionale per assicurare che i

diritti e la dignità umana siano pienamente

rispettati in questo campo d'interesse universale.

 

 

12. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

appello alla comunità internazionale affinché

ogni sforzo venga compiuto per alleviare il peso

del debito estero dei Paesi in via di sviluppo, allo

scopo di appoggiare gli sforzi del Governi di tali

Paesi per conseguire la piena realizzazione dei

diritti economici, sociali e culturali della loro

popolazione.

 

 

13. Gli Stati e le organizzazioni internazionali, in

collaborazione con le Organizzazioni non-

governative, hanno la necessità di creare le

condizioni favorevoli, a livello nazionale,

regionale e internazionale, per assicurare il pieno

ed effettivo godimento dei diritti umani.

 

Gli Stati dovrebbero eliminare tutte le violazioni

dei diritti umani, le loro cause così come gli

ostacoli al godimento di tali diritti.

 

 

14. L'esistenza di una estrema povertà molto diffusa

impedisce il pieno ed effettivo godimento dei

diritti umani;

 

la sua immediata riduzione e la sua eventuale

eliminazione deve rimanere una grande priorità

della comunità internazionale.

 

 

15. Il rispetto per i diritti umani e le libertà

fondamentali senza alcuna distinzione è una

regola fondamentale del diritto internazionale dei

diritti umani.

 

L'immediata e completa eliminazione di tutte le

forme di razzismo, discriminazione razziale,

xenofobia e relativa intolleranza è un obiettivo

prioritario della comunità internazionale.

 

I Governi dovrebbero assumere effettive misure

per prevenire e combattere tali fenomeni.

 

È urgente che i gruppi, le istituzioni, le

organizzazioni intergovernative e non-

governative, gli individui intensifichino i loro

sforzi nella cooperazione e nel coordinamento

delle proprie attività contro questi mali.

 

 

16. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si

felicita per i progressi fatti nello smantellamento

dell'apartheid e richiama la comunità

internazionale e il sistema delle Nazioni Unite a

supportare questo processo.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, inoltre,

deplora i continui atti di violenza volti allo scopo

di sminuire la richiesta di un pacifico

smantellamento dell'apartheid.

 

 

17. Gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo in

ogni forma e modo, così come i legami in alcuni

Paesi con il traffico di droga sono attività volte a

distruggere i diritti umani, le fondamentali libertà

e la democrazia, minacciando l'integrità

territoriale, la sicurezza degli Stati e

destabilizzando i Governi legittimamente

costituiti.

 

La comunità internazionale dovrebbe

intraprendere i necessari passi per accrescere la

cooperazione nel prevenire e combattere il

terrorismo.

 

 

18. I diritti umani delle donne e delle bambine sono

parte inalienabile, integrale e indivisibile dei

diritti umani universali.

 

La piena ed eguale partecipazione delle donne

nella vita politica, civile, economica, sociale,

culturale, a livello nazionale, regionale e

internazionale e lo sradicamento di tutte le forme

di discriminazione sessuale, sono obiettivi

prioritari della comunità internazionale.

 

La violenza di genere e tutte le forme di molestia

e sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti

da pregiudizi culturali e da traffici internazionali,

sono incompatibili con la dignità e il valore della

persona umana e devono essere eliminate.

 

Questo obiettivo può essere conseguito

attraverso strumenti legislativi e attraverso

un'azione nazionale e una cooperazione

internazionale in campi come lo sviluppo

economico e sociale, l'educazione, la tutela della

maternità e della salute, i servizi sociali.

 

I diritti umani delle donne dovrebbero costituire

parte integrante delle attività delle Nazioni Unite

nel campo dei diritti umani, inclusa la

promozione di tutti gli strumenti sui diritti umani

riguardanti le donne.
 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita i Governi, le istituzioni, le

organizzazioni intergovernative e non-

governative a intensificare i loro sforzi per la

protezione dei diritti umani delle donne e delle

bambine.

 

 

19. Considerando l'importanza della promozione e

protezione dei diritti delle persone che fanno

parte di minoranze e il contributo che questa

protezione e promozione può dare alla stabilità

politica e sociale degli Stati nei quali queste

persone vivono, la Conferenza Mondiale sui

Diritti Umani riafferma il dovere degli Stati di

assicurare che gli appartenenti a minoranze

possano esercitare pienamente e effettivamente

tutti i diritti umani e le libertà fondamentali senza

alcuna discriminazione e secondo il principio di

uguaglianza davanti alla legge, secondo quanto

dispone la 'Dichiarazione delle Nazioni Unite sui

Diritti delle Persone Appartenenti a Minoranze

Nazionali o Etniche, Religiose o Linguistiche'.

 

Le persone appartenenti a minoranze hanno il

diritto di godere della propria cultura, di

professare e praticare la propria religione e di

usare la propria lingua sia in privato che in

pubblico liberamente e senza interferenze od

ogni altra forma di discriminazione.

 

 

20. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce la dignità intrinseca e il contributo

originale offerto allo sviluppo e al pluralismo

della società dalle popolazioni indigene e

ribadisce con forza l'impegno della comunità

internazionale a realizzare il loro benessere

economico, sociale e culturale e il godimento dei

frutti di uno sviluppo sostenibile.

 

Gli Stati dovrebbero assicurare la piena e libera

partecipazione delle popolazioni indigene a tutti

gli aspetti della vita sociale, in particolare negli

ambiti che li riguardano.

 

Considerando l'importanza della promozione e

della protezione dei diritti delle popolazioni

indigene e il contributo di tale promozione e

protezione alla stabilità politica e sociale degli

Stati nei quali queste popolazioni vivono, gli

Stati, nel rispetto del diritto internazionale,

dovrebbero concordare misure positive per

assicurare il rispetto di tutti i diritti umani e delle

libertà fondamentali delle popolazioni indigene,

su basi di uguaglianza e non discriminazione e

riconoscere il valore e la diversità delle loro

distinte identità, culture e forme di

organizzazione sociale.

 

 

21. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta

la recente ratifica della 'Convenzione sui Diritti

dell'Infanzia' da parte di un grande numero di

Stati e, sottolineando il riconoscimento dei diritti

umani dei minori contenuto nella 'Dichiarazione

Mondiale sulla Sopravvivenza, Protezione e

Sviluppo dei Bambini' e nel 'Piano D'azione del

Summit Mondiale sull'Infanzia', sollecita

l'universale ratifica della Convenzione entro il

1995 e la sua effettiva attuazione da parte degli

Stati attraverso l'adozione di tutte le misure

legislative, amministrative, ecc. necessarie e la

destinazione delle maggiori risorse disponibili.

 

In tutte le azioni riguardanti i bambini, la

massima attenzione dovrebbe essere prestata

alla non discriminazione e l'interesse prioritario

dei bambini, le cui opinioni dovrebbero essere

tenute nel dovuto conto.

 

I meccanismi e i programmi nazionali e

internazionali dovrebbero essere rafforzati per la

difesa e la protezione dei bambini, in particolare:

delle bambine, dei bambini abbandonati, dei

bambini di strada, dei bambini sfruttati

economicamente e sessualmente (anche

attraverso la pornografia infantile, la

prostituzione, la vendita di organi), dei bambini

vittime di malattie quali l'AIDS, dei bambini

rifugiati e profughi, dei bambini in carcere, dei

bambini coinvolti nei conflitti armati, nonché dei

bambini vittime della fame e della siccità o di

altre emergenze.
 

 

La solidarietà e la cooperazione internazionale

dovrebbero essere promosse per sostenere la

piena attuazione della Convenzione e i diritti dei

bambini dovrebbero essere prioritari nell'ambito

del sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea inoltre che i bambini e le bambine, per

lo sviluppo completo e armonioso della loro

personalità, dovrebbero crescere nell'ambiente

della loro famiglia, che necessita di conseguenza

della più ampia protezione.

 

 

22. Un'attenzione speciale deve essere prestata alle

persone disabili, al fine di assicurare loro la non

discriminazione e l'eguale godimento di tutti i

diritti umani e della libertà fondamentali, inclusa

l'attiva partecipazione in tutti gli aspetti della vita

sociale.

 

 

23. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riafferma che ognuno, senza alcuna distinzione,

ha il diritto di cercare protezione e godere del

diritto di asilo in altri Paesi in caso di

persecuzione, così come di tornare al proprio

Paese.

 

Riguardo a ciò essa sottolinea l'importanza della

'Dichiarazione Universale dei Diritti Umani', della

'Convezione riguardante lo Status di Rifugiato'

del 1951, del suo 'Protocollo' del 1967 e degli

strumenti regionali.

 

Essa esprime il proprio apprezzamento agli Stati

che continuano ad ammettere e ad ospitare un

grande numero di rifugiati nei propri territori, e

all'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto

Commissario per i Rifugiati per la sua dedizione

a questo compito.

 

Esprime inoltre il suo apprezzamento all'Agenzia

delle Nazioni Unite di Soccorso e Lavori per i

Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce che le gravi violazioni dei diritti umani,

incluse quelle nei conflitti armati, sono tra i molti

e complessi fattori che portano allo spostamento

delle popolazioni.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce che, in considerazione della

complessità della crisi globale dei rifugiati e in

accordo con la 'Carta delle Nazioni Unite', sono

necessari, da parte della comunità

internazionale, strumenti internazionali in

materia, la solidarietà internazionale e, in spirito

di condivisione, un approccio globale al

problema, attraverso il coordinamento e

cooperazione con i Paesi interessati e le

organizzazioni pertinenti, in particolare l'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 

Tutto ciò dovrebbe comprendere lo sviluppo di

strategie per aggredire alla radice le cause e gli

effetti dei movimenti di rifugiati e degli altri

profughi e il rafforzamento delle strutture e i

meccanismi di emergenza e di risposta, la

previsione di forme effettive di protezione e

assistenza, facendo attenzione ai bisogni

specifici di donne e bambini e alla necessità di

realizzare soluzioni durature, in particolare

attraverso lo strumento preferenziale del

rimpatrio volontario, con salvaguardia della

dignità e della incolumità delle persone, e

comprendendo soluzioni simili a quelle adottate

dalle Conferenze internazionali sui rifugiati.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea le responsabilità degli Stati, in

particolare di quelli da cui provengono i rifugiati.

 

Alla luce di un approccio globale, la Conferenza

Mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza

di porre una speciale attenzione, anche

attraverso le organizzazioni intergovernative e

umanitarie, al fine di trovare durevoli soluzioni ai

problemi riguardanti i profughi interni, incluso il

loro volontario e sicuro ritorno e la loro

riabilitazione.

 

In accordo con la 'Carta delle Nazioni Unite' e

con i principi del diritto umanitario, ulteriormente

sottolinea l'importanza e il bisogno di

un'assistenza umanitaria alle vittime di tutti i

disastri naturali, incluso quelli prodotti dagli

uomini.

 

 

24. Grande importanza deve essere data alla

promozione e alla protezione dei diritti umani

delle persone appartenenti ai gruppi che sono

stati resi vulnerabili, incluso i lavoratori migranti,

con l'eliminazione di ogni forma di

discriminazione contro di loro, il rafforzamento e

la più effettiva applicazione degli strumenti

esistenti per i diritti umani.

 

Gli Stati hanno l'obbligo di creare e mantenere

adeguate misure a livello nazionale in particolare

nel campo dell'istruzione, della salute e

dell'assistenza sociale per la promozione e la

protezione dei diritti delle persone appartenenti

ai settori vulnerabili delle popolazioni e di

assicurare la partecipazione di coloro che sono

interessati a trovare una soluzione ai loro

problemi.

 

 

25. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani afferma

che l'estrema povertà e l'esclusione sociale

costituiscono una violazione alla dignità umana

e che sono necessari urgenti provvedimenti per

acquisire una migliore conoscenza dell'estrema

povertà e delle sue cause, incluse quelle relative

ai problemi dello sviluppo, così da promuovere i

diritti umani dei più poveri, mettere fine

all'estrema povertà e all'esclusione sociale e

favorire il godimento dei benefici del progresso

sociale.

 

È essenziale per gli Stati incoraggiare la

partecipazione degli individui più poveri nel

processo di formazione delle decisioni da parte

della comunità in cui essi vivono, la promozione

dei diritti umani e gli sforzi per combattere

l'estrema povertà.

 

 

26. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani da il

benvenuto ai progressi fatti nella codificazione

degli strumenti per i diritti umani, che sostituisce

un processo dinamico e in evoluzione, e sollecita

la universale ratifica dei trattati sui diritti umani.

 

Tutti gli Stati sono incoraggiati ad accedere a

questi strumenti internazionali;

 

tutti gli Stati sono incoraggiati ad evitare, per

quanto possibile, di ricorrere alle riserve ai

trattati.

 

 

27. Ogni Stato dovrebbe prevedere un effettivo

quadro di mezzi per riparare ai danni o alle

violazioni ai diritti umani.

 

L'amministrazione della giustizia, incluso il

momento dell'esecuzione giudiziaria e del

processo, e specialmente l'indipendenza delle

professioni legali e giudiziarie, in piena

conformità con gli standard applicabili contenuti

negli strumenti riguardanti i diritti umani, sono

essenziali per una piena e non discriminatoria

realizzazione dei diritti umani, nonché

indispensabili ai processi di democratizzazione e

di sviluppo sostenibile.

 

In questo contesto, le istituzioni preposte

all'amministrazione della giustizia dovrebbero

essere finanziate in maniera appropriata e

dovrebbe essere fornito dalla comunità

internazionale un più alto livello di assistenza

tecnica e finanziaria.

 

Spetta alle Nazioni Unite utilizzare speciali

programmi dei servizi consultivi quale strumento

prioritario per il raggiungimento dell'obiettivo di

un forte e indipendente apparato di

amministrazione della giustizia.

 

 

28. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani esprime

la sua costernazione di fronte alle massicce

violazioni dei diritti umani, particolarmente nella

forma del genocidio, della 'pulizia etnica' e dello

stupro sistematico di donne in situazioni di

guerra, con i conseguenti esodi in massa di

rifugiati e profughi.

 

Nel condannare fortemente tali aberranti

pratiche, essa rinnova l'appello affinché il

perpetrarsi di tali crimini sia punito e tali pratiche

immediatamente siano fatte cessare.

 

 

29. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani esprime

grave preoccupazione circa le continue

violazioni dei diritti umani in tutte le parti del

mondo, in disprezzo delle norme contenute negli

strumenti del diritto internazionale dei diritti

umani e nel diritto internazionale umanitario, ed

esprime altresì grave preoccupazione per la

mancanza di sufficienti ed efficaci rimedi per le

vittime.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani è

profondamente preoccupata per le violazioni dei

diritti umani commesse durante i conflitti armati

e che colpiscono le popolazioni civili,

specialmente donne, bambini, anziani e disabili.

 

La Conferenza, dunque, richiama gli Stati e tutte

le parti dei conflitti armati ad osservare

rigorosamente il diritto internazionale

umanitario, come espresse nelle 'Convenzioni di

Ginevra' del 1949 e le altre norme e principi del

diritto internazionale, così come gli standard

minimi per la protezione dei diritti umani, fissati

nelle convenzioni internazionali.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riafferma il diritto delle vittime ad essere assistite

dalle organizzazioni umanitarie, come previsto

nelle 'Convenzioni di Ginevra' del 1949 e in altri

strumenti rilevanti del diritto internazionale

umanitario, e auspica il sicuro e tempestivo

accesso a tale assistenza.

 

 

30. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani esprime

anche la propria costernazione e condanna per il

fatto che gravi e sistematiche violazioni e

situazioni che costituiscono serio ostacolo al

pieno godimento di tutti i diritti umani

continuano a verificarsi in diverse parti del

mondo.

 

Tali violazioni ed ostacoli includono la tortura e i

trattamenti o le punizioni crudeli, disumani e

degradanti, le esecuzioni sommarie ed arbitrarie,

le sparizioni, le detenzioni arbitrarie, tutte le

forme di razzismo, discriminazione razziale ed

apartheid, di occupazione e dominazione

straniera, di xenofobia, povertà, fame e altre

forme di negazione dei diritti economici, sociali e

culturali, di intolleranza religiosa, di terrorismo,

di discriminazione contro le donne e di

mancanza delle garanzie dello Stato di diritto.

 

 

31. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

appello agli Stati, affinché si astengano da

qualsiasi misura unilaterale non in accordo con il

diritto internazionale o con la 'Carta delle Nazioni

Unite', che ponga ostacoli alle relazioni

commerciali tra gli Stati e impedisca la piena

realizzazione dei diritti umani previsti nella

'Dichiarazione Universale dei Diritti Umani' e

degli strumenti internazionali sui diritti umani, in

particolare i diritti di ognuno ad uno standard di

vita adeguato per la propria salute e benessere,

inclusa l'alimentazione e l'assistenza medica,

l'abitazione e i servizi sociali necessari.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani afferma

che il cibo non deve essere usato come arma di

pressione politica.

 

 

32. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riafferma l'importanza di assicurare l'universalità,

l'obiettività e la non selettività nel considerare le

questioni inerenti i diritti umani.

 

 

33. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

ribadisce che gli Stati sono tenuti, come

stipulato nella 'Dichiarazione universale dei diritti

umani' e nel 'Patto internazionale sui diritti

economici, sociali e culturali' ed in altri strumenti

internazionali sui diritti umani, ad assicurare che

l'istruzione sia diretta a rafforzare il rispetto dei

diritti umani e delle libertà fondamentali.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea l'importanza di incorporare nei

programmi educativi l'argomento dei diritti

umani, e rivolge un appello agli Stati affinché lo

si faccia.

 

L'educazione dovrebbe favorire la comprensione,

la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra

le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi ed

incoraggiare lo sviluppo delle attività delle

Nazioni Unite al fine di perseguire tali obiettivi.

 

Per questo l'educazione ai diritti umani e la

diffusione di informazioni corrette, sia teoriche

che pratiche, giocano un ruolo fondamentale

nella promozione e nel rispetto dei diritti umani

per tutti gli individui, senza distinzione di alcun

tipo come la razza, il sesso, la lingua o la

religione e questa dovrebbe essere integrata

nelle politiche per l'educazione sia a livello

nazionale che internazionale.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani nota

come la mancanza di fondi e l'inadeguatezza

delle istituzioni possa impedire l'immediata

realizzazione di questi obiettivi.

 

 

34. Dovrebbero essere fatti sforzi maggiori per

assistere quei Paesi che lo richiedano, al fine di

creare le condizioni mediante le quali ogni

individuo possa godere dei diritti umani

universali e delle libertà fondamentali.

 

I Governi, così come il sistema delle Nazioni

Unite e le altre organizzazioni multilaterali, sono

esortati ad aumentare in modo considerevole le

risorse destinate a programmi miranti a stabilire

e rafforzare la legislazione nazionale, le

istituzioni nazionali e le relative infrastrutture che

sostengono o Stato di diritto e la democrazia,

l'assistenza elettorale, la consapevolezza dei

diritti umani attraverso la formazione,

l'insegnamento, l'educazione, la partecipazione

popolare e della società civile.

 

I programmi di servizi di consulenza e di

cooperazione tecnica previsti nell'ambito del

Centro per i diritti umani dovrebbero essere

rafforzati e resi più efficienti e trasparenti, in

modo da fornire un contributo più importante

per il miglioramento del rispetto dei diritti umani.

 

Si fa appello agli Stati, affinché aumentino i loro

contributi a questi programmi, sia promuovendo

un più ampio stanziamento dal bilancio ordinario

delle Nazioni Unite, sia attraverso contributi

volontari.

 

 

35. Il pieno ed effettivo adempimento delle attività

delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e

proteggere i diritti umani, deve riflettere l'alta

importanza accordata ai diritti umani dalla 'Carta

delle Nazioni Unite', come loro attribuito dagli

Stati Membri.

 

A tal fine, alle attività delle Nazioni Unite nel

settore dei diritti umani dovrebbero essere

attribuiti finanziamenti maggiori.

 

 

36. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

ribadisce il ruolo importante e costruttivo

giocato dalle istituzioni nazionali per la

promozione e la tutela dei diritti umani,

particolarmente attraverso la loro capacità di

fornire consulenza alle autorità competenti, il

loro ruolo nella riparazione delle violazioni dei

diritti umani, nella diffusione dell'informazione

sui diritti umani e nell'educazione ai diritti umani.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

incoraggia la costituzione e il rafforzamento di

tali istituzioni nazionali, nel rispetto dei 'Principi

concernenti lo Status di Istituzioni Nazionali' e

riconoscano che è diritto di ogni Stato scegliere

la struttura politica che meglio risponde ai suoi

particolari bisogni a livello nazionale.

 

 

37. Gli accordi regionali svolgono un ruolo

fondamentale nella promozione e nella tutela dei

diritti umani.

 

Questi dovrebbero rafforzare gli standard

universali dei diritti umani, così come sono

contenuti negli strumenti internazionali sui diritti

umani, e così pure dovrebbero rafforzare la loro

tutela.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

approva gli sforzi in direzione del rafforzamento

di questi accordi, al fine di aumentarne

l'efficacia, mentre nel contempo pone l'accento

sull'importanza della cooperazione con le

Nazioni Unite nelle attività per i diritti umani.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

ribadisce la necessità di considerare la

possibilità di stabilire accordi regionali o

subregionali, per promuovere e tutelare i diritti

umani dove ancora non esistono.

 

 

38. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle

ONG nella promozione di tutti i diritti umani e

nelle attività umanitarie a livello nazionale,

regionale e internazionale.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

apprezza il loro contributo per l'accrescimento di

una consapevolezza pubblica sui temi connessi

ai diritti umani, riguardo il modo di condurre

l'educazione, la formazione e la ricerca in questo

settore, e per la promozione e la protezione dei

diritti umani e delle libertà fondamentali.

 

Nel riconoscere che la responsabilità primaria

per fissare gli standard ricade sugli Stati, la

Conferenza apprezza il contributo delle ONG in

tale processo.

 

A riguardo, la Conferenza Mondiale sui Diritti

Umani sottolinea l'importanza di un continuo

dialogo e di una cooperazione tra organizzazioni

governative e non governative.

 

Le ONG e i loro membri coinvolti autenticamente

nel campo dei diritti umani dovrebbero godere

dei diritti e delle libertà riconosciute nella

'Dichiarazione Universale dei Diritti Umani' e

della tutela delle leggi nazionali.

 

Questi diritti e queste libertà non possono essere

esercitate in contrasto con gli scopi e i principi

delle Nazioni Unite.

 

Le ONG dovrebbero essere libere di portare

avanti le loro attività nel settore dei diritti umani,

senza interferenze, nel quadro della legge

nazionale e della 'Dichiarazione Universale dei

Diritti Umani'.

 

 

39. Sottolineando l'importanza di una obiettiva,

responsabile e imparziale informazione circa i

diritti umani e i temi umanitari, la Conferenza

Mondiale sui Diritti Umani incoraggia il massimo

coinvolgimento dei mass media, di cui le leggi

nazionali devono garantire la libertà e la

protezione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Parte seconda

 

 

A. Maggiore coordinamento sui diritti

umani nel sistema delle Nazioni

Unite

 

 

  1. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda maggiore coordinamento a

sostegno dei diritti umani e delle libertà

fondamentali nell'ambito del sistema delle

Nazioni Unite.

 

A tal fine, la Conferenza Mondiale sui Diritti

Umani sollecita tutti gli organismi delle Nazioni

Unite, gli enti e le agenzie specializzate, le cui

attività riguardano il settore dei diritti umani, a

cooperare per il rafforzamento, la

razionalizzazione e l'attuazione delle loro attività

tenendo conto della necessità di evitare

un'inutile duplicazione.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda, inoltre, al Segretario Generale che i

livelli ufficiali degli enti di alto rilievo delle

Nazioni Unite e delle agenzie specializzate, nel

loro incontro annuale, oltre a coordinare le

attività accertino l'impatto delle loro strategie e

politiche sul godimento dei diritti umani.

 

 

  2. Inoltre, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

fa appello alle organizzazioni regionali e alle

maggiori istituzioni regionali ed internazionali

per il finanziamento e lo sviluppo, affinché

accertino l'impatto delle loro politiche e dei loro

programmi rispetto al godimento dei diritti

umani.

 

 

  3. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce il ruolo sostenuto da rilevanti agenzie

specializzate, enti ed istituzioni delle Nazioni

Unite, così come da altre organizzazioni

intergovernative di rilievo, le cui attività hanno a

che fare con i diritti umani, come ruolo vitale

nella formulazione, promozione ed attuazione

degli standard sui diritti umani;

 

all'interno dei rispettivi mandati, essi dovrebbero

tenere conto della risoluzione della Conferenza

Mondiale sui Diritti Umani nell'ambito dei loro

settori di competenza.

 

 

  4. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda energicamente che venga fatto uno

sforzo comune al fine di incoraggiare e facilitare

la ratifica dei, e l'accesso o successione ai,

trattati internazionali e protocolli sui diritti umani

adottati nel quadro del sistema delle Nazioni

Unite, con l'obiettivo di raggiungere

un'approvazione universale.

 

Il Segretario Generale, in consultazione con gli

organi istituiti in base ai trattati, dovrebbe

considerare l'opportunità di aprire un dialogo

con gli Stati che non hanno aderito a queste

convenzioni, per identificare gli ostacoli e

ricercare le strade per superarli.

 

 

  5. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

incoraggia gli Stati a considerare come limitante

ogni riserva fatta agli strumenti internazionali per

i diritti umani;

 

a formulare qualsiasi riserva il più precisamente

e meticolosamente possibile;

 

ad assicurare che nessuna sia incompatibile con

l'oggetto e il proposito dei trattati e a rivedere

regolarmente ogni riserva con l'intento di

ritirarla.

 

 

  6. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani,

riconoscendo la necessità di mantenere la

coerenza con l'alta qualità degli standard

internazionali esistenti e al fine di evitare la

proliferazione degli strumenti dei diritti umani,

riafferma le linee guida relative all'elaborazione

di nuovi strumenti internazionali, contenuti nella

'Risoluzione n. 41/120 del 4 dicembre 1986

dell'Assemblea Generale' e fa appello agli

organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite

perché, quando considerano l'elaborazione di

nuovi standard internazionali, tengano a mente

quelle linee guida, si consultino con gli organi

per i trattati sui diritti umani quando è necessaria

redigere nuovi standard e richiedano al

Segretario di portare a buon fine le revisioni dei

nuovi strumenti proposti.

 

 

  7. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che funzionari esperti in diritti

umani siano assegnati, se e quando necessario,

ad uffici regionali delle Nazioni Unite, con il

compito di diffondere l'informazione ed offrire

formazione ed altra assistenza tecnica nel campo

dei diritti umani su richiesta degli Stati Membri

interessati.

 

Dovrebbe essere organizzata la formazione nel

settore dei diritti umani per i funzionari civili

internazionali cui vengono assegnate mansioni

inerenti i diritti umani.

 

 

  8. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani da il

suo benvenuto alla convocazione di una

sessione urgente della Commissione dei diritti

umani come ad un'iniziativa positiva e che altre

vie per rispondere a situazioni acute di

violazione dei diritti umani siano prese in

considerazione dagli organi competenti delle

Nazioni Unite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Risorse

 

 

  9. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani,

preoccupata per la crescente disparità

tra le attività del Centro per i Diritti Umani e le

risorse finanziarie ed umane disponibili per

portarle a buon fine, avendo ben chiaro che le

risorse sono necessarie per altri importanti

programmi delle Nazioni Unite, richiede al

Segretario Generale e all'Assemblea Generale di

prendere provvedimenti immediati per aumentare

sostanzialmente le risorse destinate al

programma sui diritti umani all'interno dei bilanci

ordinari attuali e futuri delle Nazioni Unite, e di

prendere provvedimenti urgenti per cercare

maggiori risorse extra-bilancio.

 

 

10. All'interno di questa quadro, una maggiore

percentuale del bilancio ordinario dovrebbe

essere destinata direttamente al Centro per i

Diritti Umani per coprire i suoi costi e tutte le

altre spese sostenute dal Centro stesso,

includendo quelle relative agli organi delle

Nazioni Unite che si occupano dei diritti umani.

 

Un fondo, volontario delle attività di

cooperazione tecnica del Centro, dovrebbe

andare a rinforzare tale bilancio accresciuto;

 

la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani richiede

generosi contributi ai fondi fiduciari esistenti.

 

 

11. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani richiede

al Segretario Generale e all'Assemblea Generale

di fornire di sufficienti mezzi umani, finanziari e

di altro tipo il Centro per i diritti umani, con

l'obiettivo di metterlo in condizione di portare a

buon fine effettivamente, efficacemente e

speditamente le proprie attività.

 

 

12. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, nel

notare la necessità di assicurare che le risorse

umane e finanziarie siano disponibili per portare

a buon fine le attività nel campo dei diritti umani,

come da mandato degli organismi

intergovernativi, fa pressione sul Segretario

Generale, in accordo con l'Art. 101 della 'Carta

delle Nazioni Unite' e sugli Stati Membri, affinché

adottino un approccio coerente volto ad

assicurare che maggiori risorse siano destinate

al Segretariato.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani invita il

Segretario Generale a prendere in considerazione

se aggiustamenti alle procedure nel programma e

nel ciclo di bilancio siano necessari o di aiuto

per assicurare la tempestiva ed effettiva

attuazione delle attività in materia di diritti umani,

secondo il mandato degli Stati Membri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Il Centro per i Diritti Umani

 

 

13. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea l'importanza di rafforzare il Centro

delle Nazioni Unite per i diritti umani.

 

 

14. Il Centro per i Diritti Umani dovrebbe giocare un

importante ruolo nel coordinare un più vasto

sistema per i diritti umani.

 

Il ruolo centrale del Centro può essere realizzato

meglio se esso sarà capace di cooperare

pienamente con gli altri organi del sistema delle

Nazioni Unite.

 

Il ruolo coordinante del Centro per i Diritti Umani

può anche implicare che il Centro per i Diritti

Umani a New York sia rafforzato.

 

 

15. Al Centro per i diritti umani dovrebbero essere

assicurati adeguati mezzi per il sistema dei

relatori speciali su specifici temi e su particolari,

per gli esperti, i gruppi di lavoro e gli organismi

istituiti dai trattati.

 

L'esame delle ricadute delle raccomandazioni

[formulate da relatori, esperti, ecc.] dovrebbe

divenire una questione da esaminare in via

prioritaria da parte della Commissione sui diritti

umani.

 

 

16. Il Centro per i Diritti Umani dovrebbe assumere

un ruolo importante nella promozione dei diritti

umani.

 

Questo ruolo potrebbe svilupparsi attraverso la

cooperazione con gli Stati Membri e un ampio

programma di servizi di consulenza e assistenza

tecnica.

 

I fondi volontari esistenti dovranno essere

aumentati sostanzialmente per tali propositi e

dovrebbero essere gestiti in modo più efficiente

e coordinato.

 

Tutte le attività dovrebbero seguire un progetto

di gestione basato su regole severe e trasparenti

e periodicamente dovrebbero essere svolti

programmi di valutazione.

 

A tal fine, il risultato di tali valutazioni e altre

rilevanti informazioni dovrebbero essere rese

disponibili regolarmente.

 

Il Centro, in particolare, dovrebbe organizzare

almeno una volta l'anno incontri informativi

aperti a tutti gli Stati Membri e alle organizzazioni

direttamente coinvolte in tali progetti e

programmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Adeguamento e rafforzamento

dell'apparato per i diritti umani,

compresa la questione dell'istituzione

di un Alto Commissario per i diritti

umani

 

 

17. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce la necessità di un continuo

adeguamento del meccanismo per i diritti umani

delle Nazioni Unite agli attuali e futuri bisogni di

promozione e protezione di tali diritti, come

emergono nella presente 'Dichiarazione' e nel

contesto di uno sviluppo equilibrato e

sostenibile per tutti i popoli.

 

In particolare, gli organi del sistema delle Nazioni

Unite per i diritti umani dovrebbero rafforzare

coordinamento, efficienza ed effettività.

 

 

18. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda all'Assemblea generale che

nell'esaminare il rapporto della Conferenza nel

corso della sua 48a sessione, inizi ad esaminare

in via prioritaria la questione dell'istituzione di

un Alto Commissario per i diritti umani per la

promozione e la protezione di tutti i diritti umani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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B. Uguaglianza, dignità e tolleranza

 

 

1. Razzismo, discriminazione razziale,

xenofobia e altre forme di

intolleranza

 

 

19. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

considera l'eliminazione del razzismo e della

discriminazione razziale, in particolare nelle loro

forme istituzionalizzate come l'apartheid, le

dottrine sulla superiorità a l'esclusività razziale o

le attuali forme e manifestazioni di razzismo, un

obiettivo primario per la comunità internazionale

e per un programma mondiale di promozione nel

settore dei diritti umani.

 

Gli organi delle Nazioni Unite e le agenzie

dovrebbero aumentare gli sforzi per attuare tale

programma d'azione, riferita al terzo decennio

per combattere il razzismo e la discriminazione

razziale, come pure i successivi mandati per la

stesso fine.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge

con forza un appello alla comunità

internazionale, perché generosamente

contribuisca al 'Fondo Fiduciario per il

Programma del Decennio per Combattere il

Razzismo e la Discriminazione Razziale'.

 

 

20. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

pressione su tutti i Governi, affinché prendano

immediate misure e sviluppino politiche forti per

prevenire e combattere tutte le forme e le

manifestazioni di razzismo xenofobia o

intolleranza, dove necessario, per mezzo della

promulgazione di una legislazione appropriata

che includa sanzioni penali e per mezzo della

costituzione di istituzioni nazionali volte a

combattere tali fenomeni.

 

 

21. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

accoglie con favore la decisione della

Commissione sui diritti umani di nominare un

Relatore speciale sulle forme attuali di razzismo,

discriminazione razziale, xenofobia e

intolleranza.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge

un appello a tutti gli Stati aderenti alla

'Convenzione Internazionale sulla Eliminazione

di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale',

perché considerino seriamente la possibilità di

fare la dichiarazione prevista nell'Art. 14 della

Convenzione.

 

 

22. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si

appella a tutti i Governi, affinché prendano

misure appropriate, in conformità agli obblighi

internazionali e col dovuto rispetto dei propri

sistemi giuridici, per contrastare l'intolleranza e

la violenza ad essa connessa, basata sulla

religione o sul credo, comprese le pratiche di

discriminazione contro le donne, la profanazione

dei luoghi sacri, riconoscendo che ogni

individuo ha diritto alla libertà di pensiero,

coscienza, espressione e religione.

 

La Conferenza invita anche tutti gli Stati a

mettere in pratica le clausole della 'Dichiarazione

sull'Eliminazione di Tutte le Forme di

Intolleranza e Discriminazione Basate sulla

Religione a sul Credo'.

 

 

23. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea che tutte le persone che perpetrano o

autorizzano atti criminali associati a pulizia

etnica, sono individualmente responsabili per tali

violazioni dei diritti umani e che la comunità

internazionale dovrebbe esercitare ogni sforzo

per portare davanti alla giustizia coloro che sono

giuridicamente responsabili di tali violazioni.

 

 

24. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

appello agli Stati, affinché prendano misure

immediate, individualmente o collettivamente, al

fine di combattere la pratica della pulizia etnica e

farla rapidamente cessare.

 

Le vittime di tale aberrante pratica hanno diritto

ad un appropriato ed efficace risarcimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2. Persone appartenenti a minoranze

nazionali o etniche, religiose e

linguistiche

 

 

25. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge

un appello alla Commissione per i Diritti Umani,

affinché esamini modi e mezzi per promuovere e

tutelare efficacemente i diritti delle persone che

appartengono alle minoranze, come espresso

nella 'Dichiarazione sui Diritti delle Persone

appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche,

Religiose e Linguistiche'.

 

In questo contesto la Conferenza Mondiale sui

Diritti Umani fa appello al Centro per i diritti

umani perché fornisca, su richiesta dei Governi

interessati e quale parte del suo programma di

servizi di consulenza e assistenza tecnica,

esperti qualificati sulle questioni delle minoranze

e dei diritti umani, così come sulla prevenzione e

risoluzione delle controversie, affinché essi

diano assistenza in situazioni esistenti o

potenziali che coinvolgono le minoranze.

 

 

26. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita gli Stati e la comunità internazionale a

promuovere e proteggere i diritti di persone

appartenenti a minoranze nazionali o etniche,

religiose e linguistiche in accordo con la

'Dichiarazione sui Diritti delle Persone

appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche,

Religiose e Linguistiche'.

 

 

27. Le misure da prendersi, ove richiesto,

dovrebbero includere facilitazioni per la piena

partecipazione delle minoranze a tutti gli aspetti

della vita politica, economica, sociale, religiosa e

culturale della società e per il progresso

economico e lo sviluppo del loro Paese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Popolazioni indigene

 

 

28. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si

rivolge al Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni

Indigene della sottocommissione sulla

Prevenzione della Discriminazione e Protezione

delle Minoranze, perché completi la bozza di una

dichiarazione sui diritti delle popolazioni

indigene, nella sua 11a sessione.

 

 

29. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che la Commissione sui Diritti

Umani consideri seriamente il rinnovo e

l'aggiornamento del mandato al Gruppo di

Lavoro sulle Popolazioni Indigene, per il

completamento della bozza di una dichiarazione

sulle popolazioni indigene.

 

 

30. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda anche che i servizi di consulenza e i

programmi di assistenza tecnica, all'interno delle

Nazioni Unite, rispondano positivamente alle

richieste di assistenza degli Stati, il che sarebbe

di grande beneficio per le popolazioni indigene.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, inoltre,

raccomanda che adeguate risorse, umane e

finanziarie, siano rese disponibili al Centro per i

Diritti Umani, all'interno del quadro globale di

rafforzamento delle attività del Centro, come

delineato in questo documento.

 

 

31. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita gli Stati, affinché assicurino la piena e

libera partecipazione delle popolazioni indigene

a tutti gli aspetti della società, in particolare a

questioni di loro interesse.

 

 

32. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che l'Assemblea Generale proclami

un decennio internazionale delle popolazioni

indigene del mondo, ad iniziare da gennaio 1994,

includendovi programmi orientati all'azione, da

decidersi insieme con le popolazioni indigene.

 

Un adeguato fondo fiduciario volontario

dovrebbe essere realizzato a tal fine.

 

Nel quadro di tale decennio, dovrebbe essere

considerata la costituzione di un forum

permanente per le popolazioni indigene nel

sistema delle Nazioni Unite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Lavoratori migranti

 

 

33. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita tutti gli Stati, affinché garantiscano la

protezione dei diritti umani a tutti i lavoratori

migranti e alle loro famiglie.

 

 

34. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

considera che la creazione di condizioni, per

favorire una più grande armonia e tolleranza tra

lavoratori migranti e il resto della società dello

Stato in cui risiedono, sia di particolare

importanza.

 

 

35. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani invita

gli Stati a prendere in considerazione la

possibilità di firmare e ratificare, nel tempo più

breve possibile, la Convenzione internazionale

sui diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro

famiglie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3. Status eguale e diritti umani delle

donne

 

 

36. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita il pieno e uguale godimento, da parte

delle donne, di tutti i diritti umani, e ciò dovrà

costituire una priorità per i Governi e per le

Nazioni Unite.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea, inoltre, l'importanza dell'integrazione

e della piena partecipazione delle donne, sia

come agenti che come beneficiarie, nel processo

di sviluppo, e ribadisce gli obiettivi stabiliti

nell'azione globale in favore delle donne per uno

sviluppo equo e sostenibile come previsto nella

'Dichiarazione di Rio', Capitolo 24 dell''Agenda

21' - adottata dalla Conferenza dell'ONU su

Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile,

3-14 giugno 1992).

 

 

37. L'uguale status delle donne e i loro diritti umani

dovrebbero essere integrati nel flusso principale

di attività dell'intero sistema delle Nazioni Unite.

 

Queste tematiche dovrebbero essere

regolarmente e sistematicamente affrontate in

tutti gli organi e meccanismi di rilievo delle

Nazioni Unite.

 

In particolare, andrebbero fatti passi per

aumentare la cooperazione e promuovere

un'ulteriore integrazione di obiettivi e traguardi

tra la Commissione sullo Status delle Donne, la

Commissione sui Diritti Umani, il Comitato per

l'Eliminazione della Discriminazione contro le

Donne, il Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite

per le Donne, il Programma di Sviluppo delle

Nazioni Unite ed altre agenzie delle Nazioni

Unite.

 

In tale contesto, dovrebbero essere rafforzate la

cooperazione e la coordinazione tra il Centro per

i Diritti Umani e la Divisione per l'Avanzamento

delle Donne.

 

 

38. In particolare, la Conferenza Mondiale sui Diritti

Umani pone l'accento sull'importanza di lavorare

per l'eliminazione della violenza contro le donne

nella vita pubblica e privata, per l'eliminazione di

tutte le forme di molestie sessuali, sfruttamento e

tratta delle donne, per l'eliminazione di

pregiudizi di genere nell'amministrazione della

giustizia e per lo sradicamento di ogni conflitto

che possa insorgere tra i diritti delle donne e gli

effetti dannosi di certe pratiche tradizionali o

abituali, di pregiudizi culturali ed estremismi

religiosi.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

appello all'Assemblea Generale, affinché adotti la

bozza di 'Dichiarazione sulla Violenza contro le

Donne' e fa pressione sugli Stati affinché

combattano la violenza contro le donne in

accordo con le sue disposizioni.

 

Le violazioni dei diritti umani delle donne in

situazioni di conflitto armato rappresentano

violazioni dei fondamentali principi del diritto

umanitario internazionale e dei diritti umani.

 

Tutte le violazioni di tale tipo, incluso in

particolare l'assassinio, lo stupro sistematico, la

schiavitù sessuale e la gravidanza forzata,

richiedono una risposta particolarmente efficace.

 

 

39. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita lo sradicamento di tutte le forme di

discriminazione contro le donne, sia nascoste

che palesi.

 

Le Nazioni Unite dovrebbero incoraggiare la meta

della ratifica universale da parte di tutti gli Stati

della 'Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le

Forme di Discriminazione contro le Donne' entro

l'anno 2000.

 

Dovrebbero essere incoraggiati modi e mezzi per

affrontare significativamente l'ampio numero di

riserve alla Convenzione.

 

Tra le altre cose, il Comitato per l'Eliminazione

della Discriminazione contro le Donne dovrebbe

continuare il riesame delle riserve poste alla

Convenzione stessa.

 

Gli Stati sono sollecitati a ritirare le riserve

contrarie all'oggetto e al proposito della

Convenzione o che, in altro modo, sono

incompatibili con il diritto internazionale dei

trattati.

 

 

40. Gli enti deputati al controllo dei trattati

dovrebbero dare le necessarie informazioni atte a

mettere le donne in grado di usare più

efficacemente le procedure di attuazione

esistenti, per realizzare il loro mandato di favorire

un pieno ed eguale godimento dei diritti umani e

la non discriminazione.

 

Nuove procedure dovrebbero anche essere

adottate per rafforzare l'attuazione dell'impegno

per l'uguaglianza delle donne e per i loro diritti

umani.

 

La Commissione sullo status delle donne e il

Comitato per l'eliminazione della discriminazione

contro le donne dovrebbero esaminare

celermente la possibilità di introdurre il diritto di

petizione attraverso la preparazione di un

Protocollo opzionale alla 'Convenzione sulla

Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione

contro le Donne'.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta

la decisione della Commissione sui diritti umani

di prendere in considerazione la nomina di un

relatore speciale sulle violenze contro le donne,

alla sua 50a sessione.

 

 

41. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce l'importanza del godimento da parte

delle donne del migliore livello di salute fisica e

mentale per tutta la durata della loro vita.

 

Nel quadro della Conferenza Mondiale sulle

Donne e della 'Convenzione per l'Eliminazione di

Tutte le Forme di Discriminazione contro le

Donne', così come della 'Proclamazione di

Teheran' del 1968, la Conferenza Mondiale sui

Diritti Umani riafferma, sulla base

dell'uguaglianza tra uomini e donne, il diritto

delle donne ad un'accessibile ed adeguata tutela

della salute e alla più ampia gamma di servizi per

la pianificazione familiare, così come ad un

eguale accesso a tutti i livelli d'istruzione.

 

 

42. Gli organi deputati al controllo sui trattati

dovrebbero includere nelle loro deliberazioni e

conclusioni lo status delle donne e i diritti umani

delle donne, facendo uso dei dati specifici di

genere.

 

Gli Stati dovrebbero essere incoraggiati a fornire

informazioni sulla situazione delle donne, de jure

e de facto, nei loro rapporti agli organi che si

occupano del controllo sui trattati.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani nota

con soddisfazione che la Commissione sui diritti

umani ha adottato nella sua 49a sessione una

risoluzione che afferma che relatori e gruppi di

lavoro sul tema dei diritti umani dovrebbero

essere sollecitati a fare altrettanto (Risoluzione

n. 46 dell'8 Marzo 1993).

 

Dovrebbero essere presi provvedimenti anche

dalla Divisione per l'Avanzamento delle Donne in

cooperazione con altri organi delle Nazioni Unite,

e specificamente con il Centro per i Diritti Umani,

per assicurare che l'attività delle Nazioni Unite

sui diritti umani affronti regolarmente le

violazioni dei diritti umani delle donne, inclusi

specifici abusi di 'genere'.

 

La formazione per il personale delle Nazioni

Unite che opera nel settore dei diritti umani e

degli aiuti umanitari, dovrebbe essere

incoraggiata per assisterlo nel riconoscere e

affrontare gli abusi dei diritti umani,

particolarmente nei confronti delle donne, e per

portare a buon fine il suo lavoro senza

prevenzione di 'genere'.

 

 

43. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita i Governi e le organizzazioni regionali

ed internazionali a facilitare l'accesso delle

donne ai posti di livello decisionale e la loro più

ampia partecipazione al processo di formazione

delle decisioni.

 

Richiede che vengano prese misure ulteriori

all'interno del Segretariato delle Nazioni Unite,

affinché si nomino e si promuovano staff di

donne in accordo con la 'Carta delle Nazioni

Unite' ed incoraggia altri organi, tanto principali

quanto sussidiari delle Nazioni Unite, a garantire

la partecipazione delle donne a condizioni di

parità.

 

 

44. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta

la Conferenza Mondiale sulle Donne che si terrà

a Pechino nel 1995 e sollecita che i diritti umani

delle donne giochino un ruolo importante nelle

sue deliberazioni, in accordo con i temi prioritari

della Conferenza mondiale sulle donne:

uguaglianza, sviluppo e pace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4. I diritti del bambino

 

 

45. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

ribadisce i principi del 'Primo Appello per i

Bambini' e, a tal riguardo, sottolinea l'importanza

di maggiori sforzi a livello nazionale ed

internazionale, specialmente quelli del Fondo

delle Nazioni Unite per l'Infanzia, per promuovere

il rispetto dei diritti del bambino alla

sopravvivenza, alla protezione, allo sviluppo e

alla partecipazione.

 

 

46. Dovrebbero essere prese misure per ottenere la

ratifica universale della 'Convenzione sui Diritti

del Bambino' entro il 1995 e la firma universale

della 'Dichiarazione Mondiale su Sopravvivenza,

Protezione e Sviluppo dei Bambini' e del 'Piano

d'Azione' adottato dal Summit Mondiale per i

Bambini, come pure per raggiungerne

l'attuazione effettiva.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita gli Stati a ritirare le riserve poste alla

'Convenzione sui Diritti del Bambino' contrarie

all'oggetto e al proposito della Convenzione o

altrimenti contrarie al Diritto Internazionale dei

trattati.

 

 

47. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

appello alle nazioni, affinché intraprendano

misure al massimo grado delle risorse

disponibili, con il sostegno della cooperazione

internazionale, per raggiungere le mete poste dal

'Piano d'azione' del Summit mondiale

[sull'infanzia del 1990].

 

La Conferenza richiama gli Stati, affinché

integrino la 'Convenzione sui Diritti del Bambino'

nei loro piani nazionali di azione.

 

Per mezzo di tali piani nazionali di azione e

attraverso sforzi internazionali, dovrebbe essere

riconosciuta particolare priorità alla riduzione del

tasso di mortalità infantile e materna, di

malnutrizione, di analfabetismo e provvedere

all'accesso all'acqua potabile e all'istruzione di

base.

 

In qualunque momento sia richiesto, i piani

nazionali di azione dovrebbero essere ideati per

combattere le emergenze devastanti che

derivano dai disastri naturali, dai conflitti armati

e dal problema ugualmente grave dei bambini in

estrema povertà.

 

 

48. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita tutti gli Stati ad affrontare, con il

sostegno della cooperazione internazionale, il

problema dei bambini che si trovano in

situazioni particolarmente difficili.

 

Lo sfruttamento e l'abuso dei bambini

dovrebbero essere attivamente combattuti,

affrontandone le cause primarie.

 

Misure effettive sono richieste contro

l'infanticidio di bambine, contro il lavoro

minorile nocivo, contro la vendita dei bambini e

di organi, contro la prostituzione infantile, la

pornografia che utilizza bambini e altre forme di

abusi sessuali.

 

 

49. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sostiene tutte le misure prese dalle Nazioni Unite

e dalle sue agenzie specializzate, dirette ad

assicurare l'effettiva protezione e promozione dei

diritti umani della bambina.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita gli Stati, affinché abroghino leggi

vigenti e regolamenti, e rimuovano costumi e

pratiche che discriminano e causano danno alla

bambina.

 

 

50. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sostiene con vigore la proposta che il Segretario

Generale inizi uno studio dei mezzi per

migliorare la tutela dei bambini nei conflitti

armati.

 

Le norme umanitarie dovrebbero essere

applicate e si dovrebbero prendere misure al fine

di proteggere e facilitare l'assistenza ai bambini

nelle zone di guerra.

 

Tali misure dovrebbero includere la protezione

dei bambini contro l'uso indiscriminato di tutte le

armi da guerra, specialmente le mine anti-uomo.

 

Il bisogno di convalescenza e riabilitazione dei

bambini traumatizzati dalla guerra, deve essere

affrontato urgentemente.

 

La Conferenza fa appello al Comitato per i diritti

del bambino per studiare la questione

dell'innalzamento dei limiti d'età per il

reclutamento nelle forze armate.

 

 

51. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che le questioni legate ai diritti

umani e la situazione dei bambini siano

regolarmente riviste e controllate da tutto il

sistema degli organi rilevanti e del meccanismo

delle Nazioni Unite e dagli organismi di

supervisione delle agenzie specializzate, in

accordo coi loro mandati.

 

 

52. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle ONG

nell'effettiva attuazione di tutti gli strumenti dei

diritti umani ed in particolare della Convenzione

sui Diritti del Bambino.

 

 

53. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che il Comitato per i Diritti del

Bambino, con l'assistenza del Centro per i diritti

umani, sia messo in grado di adempiere

celermente e con efficacia al proprio mandato,

specialmente in vista dell'ampiezza senza

precedenti delle ratifiche e la conseguente

presentazione dei rapporti nazionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5. Libertà dalla tortura

 

 

54. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani saluta

la ratifica da parte di molti Stati Membri della

'Convenzione contro la Tortura e altro

Trattamento o Punizione Crudele, Inumana o

Degradante', ed incoraggia la sua ratifica rapida

da parte di tutti gli altri Stati Membri.

 

 

55. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani pone

l'accento sul fatto che una delle più atroci

violazioni della dignità umana è l'atto della

tortura, il cui risultato è a distruzione della

dignità e il deterioramento della capacità delle

vittime di portare avanti la propria vita e le

proprie attività.

 

 

56. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riafferma che, in base al diritto umanitario e alle

norme sui diritti umani, la libertà dalla tortura si

pone quale diritto da tutelare in ogni circostanza,

inclusi i periodi di disordini interni,

internazionali o di conflitti armati.

 

 

57. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita, dunque, tutti gli Stati, affinché

pongano immediatamente fine alla pratica della

tortura e sradichino questo male per sempre,

attraverso la piena applicazione della

'Dichiarazione Universale dei Diritti Umani' e

delle altre rilevanti Convenzioni e, dove

necessario, attraverso il rafforzamento dei

meccanismi esistenti.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

appello agli Stati, affinché cooperino pienamente

con il Relatore Speciale, sulla questione della

tortura al fine dell'adempimento del suo

mandato.

 

 

58. Una speciale attenzione deve essere data per

assicurare il rispetto universale dell'effettiva

applicazione dei 'Principi di Etica Medica

riguardanti il Ruolo del Personale Sanitario e

specialmente dei Medici, nella Protezione dei

Prigionieri e Detenuti contro la Tortura o altro

Trattamento o Punizione Crudele, Inumana o

Degradante' adottati dall'Assemblea Generale

delle Nazioni Unite.

 

 

59. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani pone

l'accento sull'importanza di ulteriori e concrete

azioni nell'ambito delle Nazioni Unite allo scopo

di fornire assistenza alle vittime di torture e

assicurare risposte più efficaci per la loro

riabilitazione fisica, psicologica e sociale.

 

Dovrebbe essere data priorità assoluta al

procacciamento dei mezzi necessari a tale

proposito, anche attraverso i contributi

addizionali al Fondo Volontario delle Nazioni

Unite per le Vittime della Tortura.

 

 

60. Gli Stati dovrebbero abrogare la legislazione che

consente l'impunità per coloro che sono

responsabili di gravi violazioni dei diritti umani

come la tortura e dovrebbero perseguire tali

violazioni in modo da fornire una solida base per

lo Stato di diritto.

 

 

61. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

ribadisce che gli sforzi per sradicare la tortura

dovrebbero, per prima cosa e in primo luogo,

essere concentrati sulla prevenzione e dunque fa

appello perché sia prontamente adottato il

protocollo opzionale alla 'Convenzione contro la

Tortura e altro Trattamento o Punizione Crudele,

Inumana o Degradante' che è inteso a stabilire un

sistema preventivo di visite regolari nei luoghi di

detenzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sparizioni forzate

 

 

62. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani nel

salutare l'adozione da parte dell'Assemblea

Generale della 'Dichiarazione sulla Protezione di

tutte le Persone dalle Sparizioni Forzate', fa

richiamo agli Stati affinché prendano misure

effettive sul piano legislativo, amministrativo,

giudiziario o di altro tipo, al fine di prevenire, far

finire e punire atti di scomparse forzate.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

ribadisce che è dovere di tutti gli Stati, in ogni

circostanza, compiere indagini, ovunque vi sia

ragione di credere che una scomparsa forzata

abbia avuto luogo su un territorio ricadente sotto

la loro giurisdizione e, se le prove sono

confermate, perseguire i responsabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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6. I diritti delle persone disabili

 

 

63. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

ribadisce che tutti i diritti umani e le libertà

fondamentali sono universali e includono senza

riserve le persone disabili.

 

Ogni persona è nata uguale alle altre e vanta gli

stessi diritti alla vita e al benessere,

all'educazione e al lavoro, a vivere in modo

indipendente e all'attiva partecipazione a tutti gli

aspetti della società.

 

Qualsiasi discriminazione diretta o altro

trattamento discriminatorio negativo verso una

persona disabile, pertanto, è una violazione dei

suoi diritti.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si

appella ai Governi, ove necessario, affinché

adottino o adeguino la legislazione per

assicurare l'accesso a questi e ad altri diritti per

le persone disabili.

 

 

64. Il posto delle persone disabili è ovunque.

 

Alle persone disabili dovrebbero essere garantite

uguali opportunità, attraverso l'eliminazione di

tutte quelle barriere socialmente determinate,

siano esse fisiche, finanziarie, sociali o

psicologiche, che escludono o restringono la

piena partecipazione alla società.

 

 

65. Richiamando il 'Programma Mondiale di Azione

riguardante le Persone Disabili', adottato

dall'Assemblea Generale nella sua 37a sessione,

la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge

un appello all'Assemblea Generale e al Consiglio

Economico e Sociale perché, negli incontri del

1993, adotti la bozza di regole standard sulle pari

opportunità per le persone disabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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C. Cooperazione, sviluppo e

rafforzamento dei diritti umani

 

 

66. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che sia data priorità ad azioni

nazionali ed internazionali, al fine di promuovere

la democrazia, lo sviluppo e i diritti umani.

 

 

67. Speciale enfasi dovrebbe essere posta su quelle

misure che aiutano il rafforzamento e la

costruzione di istituzioni relative ai diritti umani,

il rafforzamento di una società civile pluralistica

e la protezione di gruppi che sono stati resi

vulnerabili.

 

In questo quadro è di particolare importanza

l'assistenza fornita su richiesta dei Governi per la

conduzione di elezioni libere e corrette, inclusa

l'assistenza per gli aspetti concernenti i diritti

umani nelle elezioni e la pubblica informazione

su queste.

 

Egualmente importante è l'assistenza che deve

essere data al rafforzamento del dominio del

diritto, alla promozione della libertà di

espressione e all'amministrazione della giustizia

nonché alla reale ed effettiva partecipazione delle

persone nei processi di formazione delle

decisioni.

 

 

68. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea la necessità di rafforzare le attività di

consulenza e di assistenza tecnica da parte del

Centro per i Diritti Umani.

 

Il Centro, su richiesta degli Stati, dovrebbe

mettere a disposizione assistenza sulle

specifiche questioni dei diritti umani, incluso la

preparazione di rapporti all'interno dei trattati sui

diritti umani, e l'attuazione di piani d'azione

coerenti e completi per la protezione e la tutela

dei diritti umani.

 

Il rafforzamento delle istituzioni sui diritti umani

e la democrazia, la protezione giuridica dei diritti

umani, la formazione dei funzionari, un'ampia

educazione di base ed informazione pubblica

rivolta alla promozione del rispetto dei diritti

umani, dovrebbero essere messi a disposizione

quali componenti di tali programmi.

 

 

69. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda con forza che sia stabilito un

programma completo nell'ambito delle Nazioni

Unite, al fine di aiutare gli Stati nel compito di

costruire e rafforzare adeguate strutture nazionali

che si occupino direttamente dell'osservanza

globale dei diritti umani e del mantenimento

dello Stato di diritto.

 

Un tale programma, da coordinarsi da parte del

Centro per i diritti umani, dovrebbe essere in

grado di fornire, su richiesta dei Governi

interessati, l'assistenza tecnica e finanziaria per

progetti nazionali di riforma penale e degli istituti

penitenziari, per l'istruzione e formazione degli

avvocati, dei giudici e delle forze di sicurezza nel

settore dei diritti umani e in ogni altra sfera di

attività di rilievo per il buon funzionamento del

dominio del diritto.

 

Questo programma dovrebbe essere messo a

disposizione degli Stati per il completamento dei

piani di azione e per la promozione e la

protezione dei diritti umani.

 

 

70. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani richiede

al Segretario Generale delle Nazioni Unite di

sottoporre all'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite proposte che contengano alternative circa

la costituzione, la struttura, le modalità operative

e i finanziamenti del programma proposto.

 

 

71. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che ogni Stato consideri

l'opportunità di redigere un piano nazionale di

azione, che individui provvedimenti, per mezzo

dei quali quello Stato può migliorare la

protezione e la promozione dei diritti umani.

 

 

72. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

riafferma che il diritto inalienabile e universale

allo sviluppo, come stabilito nella 'Dichiarazione

sul Diritto allo Sviluppo', deve essere realizzato.

 

In tale contesto la Conferenza Mondiale sui Diritti

Umani saluta la nomina da parte della

Commissione sui diritti umani di un gruppo di

lavoro tematico sul diritto allo sviluppo e

sollecita questo Gruppo di Lavoro, in

consultazione e cooperazione con altri organismi

e agenzie del sistema delle Nazioni Unite, a

formulare prontamente per una prossima

riflessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite misure effettive e complete per eliminare gli

ostacoli che si frappongono al complemento e

alla realizzazione della 'Dichiarazione sul Diritto

allo Sviluppo' e per raccomandare modi e mezzi

affidabili per la realizzazione del diritto allo

sviluppo da parte di tutti gli Stati.

 

 

73. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che le ONG e altre ben radicate

organizzazioni attive nel settore dello sviluppo

e/o dei diritti umani, siano messe in grado di

giocare un ruolo a livello nazionale e

internazionale nel dibattito sulle attività e sulle

realizzazioni relative al diritto allo sviluppo, in

cooperazione con i Governi in tutti gli aspetti di

rilievo della cooperazione allo sviluppo.

 

 

74. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

appello ai Governi e alle agenzie e alle istituzioni

competenti, affinché aumentino

considerevolmente le risorse devolute alla

costruzione di sistemi legali ben funzionanti per

la protezione dei diritti umani, e alle istituzioni

nazionali che lavorano in questo settore.

 

Coloro che agiscono nel settore della

cooperazione allo sviluppo dovrebbero tenere

ben in mente il mutuo sostegno interrelazionale

tra sviluppo, democrazia e diritti umani.

 

La cooperazione dovrebbe essere basata sul

dialogo e sulla trasparenza.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge

anche un appello per la costituzione di

programmi completi che includano risorse come

banche di informazione personale con

esperienza nel campo del rafforzamento del

dominio del diritto e delle istituzioni

democratiche.

 

 

75. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

incoraggia la Commissione sui Diritti Umani in

cooperazione con il Comitato sui Diritti

Economici, Sociali e Culturali, a continuare

l'esame dei protocolli opzionali al 'Patto

Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e

Culturali'.

 

76. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che maggiori risorse siano messe a

disposizione per il rafforzamento o la

costituzione di accordi regionali sulla

promozione e protezione dei diritti umani

all'interno dei programmi di attività di

consulenza e assistenza tecnica del Centro per i

Diritti Umani.

 

Gli Stati sono incoraggiati a richiedere

assistenza a tali fini, come gruppi di lavoro

regionali a sub-regionali, seminari e scambi di

informazione rivolti a rafforzare gli accordi

regionali per la promozione e protezione dei

diritti umani, in accordo con gli standard

universali dei diritti umani, contenuti negli

strumenti internazionali sui diritti umani.

 

77. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sostiene tutte le misure delle Nazioni Unite e

delle più importanti agenzie specializzate per

un'effettiva promozione e protezione dei diritti

sindacali, così come sono stipulati nel 'Patto

Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e

Culturali', e in altri rilevanti strumenti

internazionali.

 

Chiama tutti gli Stati a mantenere pienamente

fede ai loro obblighi a tal riguardo, come

contenuto negli strumenti internazionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D. Educazione ai diritti umani

 

 

78. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

considera l'educazione ai diritti umani, la

formazione e l'informazione pubblica come

essenziali per la promozione e l'ottenimento di

relazioni stabili e armoniose tra le Comunità e

per favorire la mutua comprensione, la tolleranza

e la pace.

 

 

79. Gli Stati dovrebbero compiere sforzi per

sradicare l'analfabetismo e dovrebbero rivolgere

l'educazione al pieno sviluppo della personalità

umana e al rafforzamento del rispetto per i diritti

umani e per le libertà fondamentali.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani fa

appello agli Stati e alle istituzioni, affinché

includano i diritti umani, il diritto umanitario, la

democrazia e il dominio del diritto quali materie

nei curricula di tutte le istituzioni culturali sia

formali che informali.

 

 

80. L'educazione ai diritti umani dovrebbe includere

la pace, la democrazia, lo sviluppo e la giustizia

sociale, come espresso negli strumenti

internazionali e regionali sui diritti umani, al fine

di conseguire una comune comprensione e

consapevolezza e rafforzare l'impegno universale

per i diritti umani.

 

 

81. Tenendo conto del Piano mondiale di azione per

l'educazione ai diritti umani e alla democrazia,

adottato nel marzo 1993 dal Congresso

internazionale sull'educazione ai diritti Umani e

alla democrazia dell'UNESCO e tenendo conto di

altri strumenti, la Conferenza Mondiale sui Diritti

Umani raccomanda che gli Stati sviluppino

programmi specifici e strategie al fine di

assicurare la più ampia educazione ai diritti

umani e la diffusione dell'informazione,

prestando particolare attenzione ai bisogni nel

campo dei diritti umani delle donne.

 

 

82. I Governi, con l'aiuto delle organizzazioni

intergovernative, le istituzioni nazionali e le ONG,

dovrebbero promuovere una maggiore

consapevolezza in materia di diritti umani e di

reciproca tolleranza.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea l'importanza di rafforzare la

'Campagna Mondiale di Informazione Pubblica

per i Diritti Umani' portata avanti dalle Nazioni

Unite.

 

Queste dovrebbero iniziare e sostenere

l'educazione nel campo dei Diritti Umani e

prendersi l'impegno di un'effettiva diffusione di

informazione pubblica nel settore.

 

I programmi dl servizi di consulenza e di

assistenza tecnica del sistema, delle Nazioni

Unite dovrebbero essere immediatamente in

grado di rispondere alle richieste provenienti

dagli Stati per le attività di educazione e di

formazione nel campo dei diritti umani, secondo

le norme contenute negli strumenti internazionali

sui diritti umani, nel diritto umanitario e nella

loro applicazione per i gruppi speciali quali le

forze armate, il personale addetto all'attuazione

del diritto, la polizia e le professioni sanitarie.

 

Dovrebbe essere presa in seria considerazione la

proclamazione di un decennio delle Nazioni

Unite per l'educazione ai diritti umani al fine di

promuovere, incoraggiare e sottolineare

l'importanza di queste attività educative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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E. Attuazione e metodi di controllo

 

 

83. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sollecita i Governi perché incorporino gli

standard che sono contenuti negli strumenti

internazionali sui diritti umani nella legislazione

nazionale, al fine di rafforzare le strutture

nazionali, le istituzioni e gli organi della società

che hanno importanza nella promozione e nella

salvaguardia dei diritti umani.

 

 

84. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda il rafforzamento delle attività dei

programmi delle Nazioni Unite al fine di

adempiere alle richieste di assistenza degli Stati

che vogliono stabilire o rafforzare le proprie

istituzioni nazionali per la promozione e la

protezione dei diritti umani.

 

 

85. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

incoraggia anche il rafforzamento della

cooperazione tra istituzioni nazionali per la

promozione e protezione dei diritti umani,

particolarmente attraverso lo scambio di

informazioni ed esperienze, come pure attraverso

la cooperazione con le organizzazioni regionali e

le Nazioni Unite.

 

 

86. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, a tal

fine, raccomanda con forza che i rappresentanti

delle istituzioni nazionali per la protezione e

promozione dei diritti umani diano vita ad

incontri periodici sotto l'egida del Centro per i

diritti umani, al fine di esaminare modi e mezzi

per migliorare le procedure e compartecipare le

esperienze.

 

 

87. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda agli organismi che si occupano dei

trattati sui diritti umani, alle conferenze dei

presidenti, agli enti per i trattati e alle conferenze

degli Stati contraenti, di continuare a prendere

quelle misure finalizzate al coordinamento delle

molteplici esigenze di resoconto e di linee-guida

nella preparazione dei rapporti degli Stati in

accordo con le rispettive convenzioni sui diritti

umani nonché di studiare la proposta secondo

cui la presentazione di un rapporto globale sulle

obbligazioni derivanti dai trattati assunti da ogni

Stato, renderebbe queste procedure più efficaci

e ne migliorerebbe l'impatto.

 

 

88. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che gli Stati contraenti gli strumenti

internazionali sui diritti umani, l'Assemblea

Generale e il Consiglio Economico e Sociale

considerino lo studio degli attuali organi istituiti

dai trattati sui diritti umani, i vari meccanismi

tematici e le procedure, in vista di promuovere

una maggiore efficienza ed efficacia attraverso

un migliore coordinamento dei vari enti,

meccanismi e procedure, tenendo conto della

necessità di evitare duplicazioni inutili e

l'accavallarsi dei mandati e dei compiti.

 

 

89. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda un lavoro continuo per il

miglioramento del funzionamento, includendovi i

compiti di controllo degli enti per i trattati,

tenendo conto della molteplicità delle proposte

fatte a tale scopo, in particolare di quelle

avanzate dagli stessi enti per i trattati e dalle

conferenze dei presidenti per gli organi dei

trattati.

 

Dovrebbe anche essere incoraggiato un globale

approccio nazionale fatto dal Comitato per i

Diritti del Bambino.

 

 

90. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda agli Stati contraenti i trattati dei

diritti umani di pensare seriamente di accogliere

tutte le procedure di comunicazione opzionale a

disposizione.

 

 

91. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani guarda

con preoccupazione alla questione dell'impunità

per coloro che perpetrano violazioni dei diritti

umani, e sostiene gli sforzi della Commissione

sui diritti umani e della Sottocommissione sulla

prevenzione della discriminazione e la protezione

delle minoranze per esaminare tutti gli aspetti

della questione.

 

 

92. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che la Commissione sui diritti umani

esamini la possibilità di una migliore

applicazione degli strumenti esistenti sui diritti

umani a livello internazionale e regionale ed

incoraggia la Commissione delle Nazioni Unite

sul diritto internazionale a continuare il suo

lavoro sulla corte penale internazionale.

 

 

93. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani rivolge

un appello agli Stati, che ancora non lo hanno

fatto, affinché aderiscano alla Convenzione di

Ginevra del 12 agosto 1949 e ai Protocolli, e

inoltre prendano a livello nazionale tutte le

misure idonee per una loro piena applicazione,

incluse quelle giuridiche.

 

 

94. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda il rapido completamento e

l'adozione della bozza di Dichiarazione su Diritti

e Responsabilità degli 'Individui, dei Gruppi e

degli Organi della Società per Promuovere e

Proteggere i Diritti Umani Universalmente

Riconosciuti e le Libertà Fondamentali' [estratti

di tale bozza nel n. 3/1991 di questo Bollettino].

 

 

95. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

sottolinea l'importanza di preservare e rafforzare

il sistema di speciali procedure, relatori,

rappresentanze, esperti e gruppi di lavoro della

Commissione sui diritti umani e della

Sottocommissione sulla prevenzione della

discriminazione e protezione delle minoranze,

per metterli in grado di espletare i loro mandati

in tutti i Paesi del mondo, fornendo loro le

necessarie risorse umane e finanziarie e

disponendo per degli incontri periodici.

 

Tali procedure e i meccanismi dovrebbero essere

messi in condizione di armonizzare e

razionalizzare il loro lavoro.

 

Tutti gli Stati sono chiamati a cooperare

pienamente con queste procedure e meccanismi.

 

 

96. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che le Nazioni Unite assumano un

ruolo più attivo nella promozione e protezione

dei diritti umani, assicurando il pieno rispetto del

diritto internazionale umanitario in tutte le

situazioni di conflitti armati, in accordo con gli

scopi e i principi della 'Carta delle Nazioni Unite'.

 

 

97. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani,

riconoscendo l'importante ruolo dei diritti umani

in specifiche operazioni di 'mantenimento della

pace' prese dalle Nazioni Unite, raccomanda che

il Segretario Generale tenga in conto l'esperienza

e la capacità del Centro per i diritti umani e i

meccanismi dei diritti umani in conformità con la

'Carta delle Nazioni Unite'.

 

 

98. Per rafforzare il godimento dei diritti economici,

sociali e culturali, dovrebbero essere esaminati

ulteriori approcci, come un sistema di indicatori

misuranti i progressi nella realizzazione dei

diritti, così come sono enunciati nel 'Patto

Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e

Culturali'.

 

Ci deve essere uno sforzo concertato per

assicurare il riconoscimento economico, sociale

e culturale dei diritti a livello nazionale, regionale

ed internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F. Dar seguito alla Conferenza

Mondiale sui Diritti Umani

 

 

  99. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

raccomanda che l'Assemblea Generale, la

Commissione sui Diritti Umani, altri organismi e

agenzie del sistema delle Nazioni Unite relative al

settore dei diritti umani pensino seriamente ai

metodi e ai mezzi per la piena attuazione, senza

dilazione, delle raccomandazioni contenute nella

presente Dichiarazione, inclusa la possibilità di

proclamare un decennio delle Nazioni Unite per i

diritti umani.

 

La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, inoltre,

raccomanda che la Commissione sui Diritti

Umani verifichi annualmente il progresso in

relazione a questo fine.

 

 

100. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

richiede al Segretario Generale dell'ONU di

invitare, in occasione del 50° Anniversario della

'Dichiarazione Universale dei Diritti Umani', tutti

gli Stati, gli organi e le agenzie del sistema delle

NU che si occupano di diritti umani, a riferire sui

progressi fatti nell'applicazione della presente

Dichiarazione, e di sottoporre un rapporto

all'Assemblea Generale nella sua 53a sessione

[1998] attraverso la Commissione sui diritti

umani e il Consiglio economico e sociale.

 

Similmente, le istituzioni nazionali e regionali sui

diritti umani e le ONG possono presentare il

proprio punto di vista al Segretario Generale sui

progressi fatti nell'applicazione della presente

Dichiarazione.

 

Dovrebbe essere prestata maggiore attenzione

nel verificare i progressi compiuti nella ratifica

universale dei trattati internazionali e dei

protocolli sui diritti umani adottati nel sistema

delle Nazioni Unite."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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