Bracciano, Roma

martedì 24 novembre 2009

   

 

                                   

 

                                   

 

 

 

Acqua -

L'Articolo 15 del Decreto

Legislativo 135/2009

ne conferisce la gestione

a società a partecipazione

mista pubblica e privata

 

                                   

 

                                   

 

 

 

di Iris Novello

   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

 

L'acqua è un bene e un diritto universale: la gestione dell'acqua è

direttamente riconducibile ai diritti fondamentali dell'uomo!

(Foto di repertorio)

   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

 

Con 302 voti a favore e 263 contrari la

Camera ha approvato in via definitiva il

cosiddetto "Provvedimento Ronchi"

che recepisce una serie di obblighi

comunitari, tra cui la liberalizzazione

dei servizi pubblici locali, compresa la

privatizzazione delle reti idriche.

   

 

                                   

 

                             

 

                                   

 

                         

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Come al solito la chiarezza verbale langue quando si

tratta di legiferare su argomenti che andranno ad

incidere sul tenore di vita delle persone e,

soprattutto, sul loro sacrosanto diritto alla fruizione

di un elemento naturale che non può e non deve

essere mercificato.

 

Siccome scripta manent - verba volant, non ci

soffermeremo ad analizzare i vari commenti

favorevoli o contrari alla legge, approvata fra l'altro

imponendo la questione di fiducia (la 28esima della

legislatura per la precisione), ma andremo ad

analizzare le incongruenze costituzionali dell'Art. 15

del Decreto Legge 135/09 che ha modificato l'Art. 23

bis della Legge 133/08 e le relative conseguenze

economiche che si ripercuoteranno sugli aventi

diritto al servizio.

 

 

Il punto centrale della questione è che la normativa

sopra citata riguarda servizi di interesse economico,

quindi non produce effetti sul governo e la gestione

dell'acqua, che è un ambito direttamente

riconducibile ai diritti fondamentali dell'uomo.

 

Diritti sui quali non si possono applicare le regole

del mercato e della concorrenza.

 

 

Il via libera alla gestione dei servizi pubblici locali da

parte di privati cozza clamorosamente con gli Articoli

Costituzionali 2 e 3 (violazione del principio

solidaristico e di uguaglianza) 5 e 18 (violazione del

principio autonomistico di autodeterminazione dei

Comuni), 117, comma 2 (relativo al riparto di

competenze tra Stato e Regioni), 41 (riconoscimento

dell'attività economica pubblica), 43 (centralità del

ruolo dell'impresa pubblica nella gestione dei servizi

pubblici essenziali).

 

Può anche darsi che qualche legislatore (e i 302

deputati che hanno votato a favore), considerino la

nostra Costituzione, e i principi in essa contenuti, un

libro ormai superato e da modificare, come

d'altronde hanno fatto i Governi di Centrosinistra

che si sono succeduti (Governo Prodi, Legge Cost.

24 gennaio 1997 n. 1, Governo D'Alema, Leggi Cost.

22 novembre 1999 n. 1, 23 novembre 1999 n. 2, 17

gennaio 1999 n. 1, Governo Amato, Leggi Cost. 23

gennaio 2001 n. 1, 31 gennaio 2001 n. 2 e l'8 marzo

2001 Disegno di Legge per la modifica del Titolo V

Parte Seconda della Costituzione, grazie al quale

sono stati abrogati 5 Articoli e modificati altri 11).

 

Però questo nulla toglie al fatto che le leggi, finché

non vengono ulteriormente modificate, debbano

essere rispettate.

 

 

Se c'è poi qualche politico (in primis il ministro per

le Politiche Comunitarie Ronchi) che antepone le

normative europee a quelle nazionali e si copre

dietro affermazioni del tipo "siamo per la gestione

pubblica, ma dal punto di vista giuridico non è

possibile", scendono in campo i luminari del Diritto

Pubblico che dichiarano, come ha fatto il Professore

Lucarelli, che "la violazione del principio comunitario

relativo alla distinzione tra interesse economico-

generale e servizi di interesse generale è sancita

dell'art. 14 TFUE, Protocollo n. 26 del Trattato di

Lisbona e relativa produzione normativa e

giurisprudenziale UE, oltre alla Risoluzione n. 357/97

del Parlamento Europeo per restare sempre in tema

di servizi di interesse generale".

 

L'affermazione "siamo contro la gestione dell'acqua

pubblica" sarebbe stato un atto di onestà dovuto,

che avrebbe, almeno in minima parte, lenito le

piaghe di questo cancro legislativo.

 

 

Infatti, anche se l'Art. 15 del testo del D.L. 135/09

precisa che la proprietà pubblica del bene acqua

deve essere garantita, viene prevista "in via

ordinaria" la gestione dei servizi pubblici locali ad

imprenditori o società attraverso gare pubbliche e la

gestione in house è consentita soltanto in deroga e

per "situazioni eccezionali".

 

Il testo del Decreto Legge prevede che "la

partecipazione pubblica debba essere almeno del 40

per cento" e che con questa quota azionaria "sia

sempre affidata al socio privato anche la gestione

della SpA mista".

 

Il tutto si traduce in strumentalizzazione di capitali,

proprietà e risorse pubbliche indirizzate al

raggiungimento del massimo profitto a svantaggio

della sfera sociale che comunque dovrà giustificare

la partecipazione del capitale pubblico.

 

 

Summus Ius, summa iniuria.

["Somma giustizia, somma ingiustizia", ovvero "Il

massimo del diritto, il massimo dell'ingiustizia",

proverbio romano citato da Cicerone nel suo De

officiis, I, 10, 339 - Nota della Redazione]

 

Non si può pensare che scelte del genere vengano

fatte, come scrive qualcuno su giornali o siti web,

per favorire le multinazionali, magari le stesse che

hanno il controllo delle acque minerali, ma si può

facilmente affermare che la dispersione di acqua, in

dimensioni che raggiunge anche il 50 per cento, è

dovuta alle condutture idriche italiane spesso

fatiscenti, la cui manutenzione comporta una spesa

probabilmente non sostenibile da una gestione

totalmente pubblica.

 

Tutto ciò a fronte di un sicuro innalzamento dei costi

in bolletta.

 

 

Il Consiglio Comunale può prendere posizione

precisa in merito alla Legge Statale, vista la recente

approvazione in via definitiva del Consiglio dei

Ministri del Disegno di Riforma degli Organi e delle

Funzioni degli Enti Locali, di semplificazione e

razionalizzazione dell'ordinamento e la Carta delle

Autonomie Locali.

 

Se c'è la volontà di riconoscere l'acqua "un bene

comune e un diritto universale" può, infatti, fare

inserire nello Statuto Comunale la voce "gestione

del servizio idrico in forma pubblica e con la

partecipazione delle comunità locali".

 

 

Visto il clima politico la strada da compiere può

sembrare ardua, ma si deve percorrere, se non si

vuole rendere mercificabile anche un bene

essenziale alla vita.